Ordinanza n. 287/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulla istanza presentata in data 29.4.2025 recante “richiesta di trasferimento pratica alla Prefettura di Verona anche al fine di verificare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura su un'istanza di trasferimento della pratica ad altra Prefettura e di verifica della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura su un'istanza del 29 aprile 2025, formulata per ottenere il trasferimento della pratica alla Prefettura di Verona e la verifica della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre domandato, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Nella fase cautelare, il giudice ha esaminato sommariamente la pretesa alla luce della revoca, non impugnata, del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, nonché dei presupposti sostanziali del permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la misura cautelare perché il provvedimento del 31 luglio 2024, con cui era stato revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, era divenuto definitivo per omessa impugnazione. Inoltre, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; tale interruzione lavorativa è stata ritenuta mancante nel caso concreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la misura richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la definitività per omessa impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto costituisce elemento ostativo alla concessione di una misura cautelare fondata sulla sua contestazione o sui suoi effetti.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è collegato all'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; in assenza di tale interruzione, non risultano integrati i presupposti per il rilascio del titolo.
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