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Sentenza

Sentenza n. 9663/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro n. 3592/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 30271/2024, pubblicata in data 25/03/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 28/03/2025, passata in giudicato, nella parte in cui ha condannato l’Amministrazione resistente “a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 258,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u., da distrarsi”.

Giustizia amministrativa202515907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3592/2025, passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato il Ministero a rifondere le spese di lite liquidate in 258 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o prova dell'avvenuto pagamento. È stata inoltre richiesta la fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire quanto stabilito dal titolo giudiziale, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale inerzia successiva è stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. L'astreinte è stata negata perché il ritardo non è stato ritenuto sufficientemente grave da giustificarla. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 200 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la richiesta di fissazione di astreinte

    La penalità di mora può essere disposta quando ne ricorrano i presupposti, ma nel caso concreto è stata esclusa perché il ritardo dell'Amministrazione non è stato ritenuto tale da giustificarla.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria divenuta definitiva, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il creditore allega il mancato adempimento di una statuizione giudiziale e l'Amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta preventivamente nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento, ma richiede una valutazione concreta della gravità e della durata del ritardo, tali da giustificarne l'applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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