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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03454/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti, riducendo soltanto la pena pecuniaria e mantenendo la pena detentiva. Nel ricorso è stato dedotto un unico motivo, qualificato come mancanza di motivazione, ma la censura è stata formulata in modo meramente assertivo e senza specifica critica dei passaggi decisivi della sentenza impugnata; inoltre il ricorso richiamava principi giurisprudenziali relativi a sentenze di patteggiamento, non pertinenti alla fattispecie decisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, ritenendo che la doglianza sulla mancanza di motivazione fosse apodittica e non confrontata con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti, confermata in appello quanto all'affermazione di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata quale parametro per valutare se la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, sent. n. 17281 dell'8 gennaio 2019, Delle Cave

    richiamata a sostegno del principio secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici; la mera affermazione assertiva è insufficiente.

  • Sez. U, sent. n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli

    richiamata in motivazione sul requisito di specificità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una censura apodittica, non specifica e priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui l'argomentazione del giudice sarebbe mancante, apparente o illogica; non basta una formula generica di stile.
  • Il richiamo a principi giurisprudenziali relativi a un rito diverso e non pertinente non rende specifico il motivo di ricorso e non sana la genericità della doglianza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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