Sentenza del 15/07/2015 n. 3323 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TRIBUTI LOCALI - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Art. 44, comma 8, del d.lgs. n. 507/1993 - Passo carraio - Assoggettamento alla predetta tassa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che anche gli accessi carrabili o pedonali a raso, quando muniti dell’apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, costituiscono una forma di occupazione del suolo pubblico e sono quindi soggetti alla TOSAP. La tassa deve essere determinata applicando la tariffa ordinaria, con riduzione fino al 10 per cento prevista per questa tipologia di accesso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento alla TOSAP di un accesso carrabile o pedonale posto a filo con il manto stradale, sostenendo che, in assenza di una struttura fisicamente sporgente o di un’occupazione materiale particolarmente evidente, non fosse dovuta la tassa.
Norme richiamate
Art. 44, comma 8, del d.lgs. n. 507/1993
Gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per i quali sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, sono soggetti alla tassa, determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
La norma assoggetta alla TOSAP anche i passi carrai a raso, purché autorizzati e contrassegnati dall’apposito segnale di divieto di sosta. L’occupazione rilevante ai fini fiscali non richiede necessariamente una struttura fisica sporgente, poiché deriva anche dalla particolare utilità e riserva di spazio pubblico riconosciuta al titolare dell’accesso.
Massime di principio
- Un passo carraio a raso può essere soggetto alla TOSAP anche se non presenta manufatti o dislivelli rispetto alla strada.
- Il rilascio del cartello segnaletico di divieto di sosta è un elemento rilevante per dimostrare che l’accesso beneficia di una riserva d’uso dello spazio pubblico.
- La TOSAP può applicarsi non solo alle occupazioni fisiche del suolo, ma anche alle occupazioni derivanti dall’utilità esclusiva o differenziata concessa al privato.
- In situazioni analoghe occorre verificare l’esistenza dell’autorizzazione, del cartello di passo carrabile e la corretta applicazione della tariffa ordinaria ridotta prevista dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 145 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 1303 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 1311 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 3177 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 3295 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →