Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 236 del 3-10-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i beneficiari di trattamento straordinario o ordinario di integrazione salariale possono versare i contributi associativi sindacali tramite trattenuta, richiamando il sistema previsto dalla legge n. 852/1973. Le modalità operative non sono però immediatamente fissate: saranno definite con apposite convenzioni tra INPS e le organizzazioni sindacali interessate, con previsione anche del rimborso delle spese sostenute dall’Istituto. Le istruzioni operative seguiranno solo dopo eventuali richieste formali delle Federazioni dei lavoratori agricoli aderenti alle Confederazioni rappresentate nel CNEL e la successiva stipula delle convenzioni.

Contributi associativi sindacali per beneficiari di integrazione salariale e rinvio a convenzioni INPS-sindacati

Contributi associativi sindacali tramite trattenuta per i beneficiari di integrazione salariale

La circolare interviene per precisare l'applicazione delle disposizioni sui contributi associativi sindacali in favore dei beneficiari di trattamento straordinario o ordinario di integrazione salariale. Il documento si colloca nel quadro delle istruzioni già fornite con la circolare n. 204 del 30 luglio 1991 e richiama specificamente il sistema di trattenuta previsto dalla normativa vigente.

Quadro normativo di riferimento

La circolare chiarisce che l'art. 18 della legge n. 223/1991, in materia di contributi associativi, rinvia espressamente al meccanismo disciplinato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Tale disposizione riconosce ai lavoratori agricoli la possibilità di versare le quote associative alle Federazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni rappresentate nel CNEL tramite trattenuta, autorizzata con delega, sulle prestazioni di disoccupazione.

Modalità di attuazione

Le modalità con cui le trattenute devono essere effettuate non sono definite in modo automatico, ma devono essere concordate tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'INPS mediante apposite convenzioni. Tali convenzioni devono disciplinare anche il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto per l'espletamento del servizio.

Istruzioni operative future

La circolare non fornisce immediatamente istruzioni operative di dettaglio. L'Istituto precisa infatti che tali indicazioni saranno emanate solo nel caso in cui le Federazioni dei lavoratori agricoli aderenti alle Confederazioni rappresentate nel CNEL presentino formali richieste e l'INPS concluda con esse le previste convenzioni.

Punti principali

Richiamo alla circolare n. 204/1991

La circolare richiama le prime direttive impartite con la n. 204 del 30 luglio 1991 per l'applicazione della legge innovativa in materia di prestazioni temporanee non pensionistiche gestite dall'Istituto.

Diritto alla trattenuta dei contributi associativi

Viene ribadito che i beneficiari di trattamento straordinario o ordinario di integrazione salariale hanno diritto di versare i contributi associativi sindacali tramite il sistema delle trattenute previsto dalla legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Riferimento normativo specifico

L'art. 18 della legge n. 223/1991 rinvia espressamente al sistema di trattenute dell'art. 2 della legge n. 852/1973, che riconosce ai lavoratori agricoli il diritto di versare le quote associative alle Federazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni rappresentate nel CNEL mediante delega sulle prestazioni di disoccupazione.

Modalità operative e convenzioni

Le modalità di effettuazione delle trattenute devono essere stabilite con apposite convenzioni tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'INPS. Le convenzioni devono prevedere anche il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto per il servizio.

Istruzioni operative successive

L'Istituto fornirà le istruzioni operative solo in seguito a formali richieste presentate dalle Federazioni dei lavoratori agricoli aderenti alle Confederazioni rappresentate nel CNEL e alla successiva stipula delle convenzioni previste.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.