Cassazione Penale, Sentenza n. 19397/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste che, pur ritenendo sussistente il dolo per il reato previsto dall'art. 615-ter cod. pen., aveva assolto l'imputata applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore generale deduceva che la Corte d'appello non aveva tenuto conto delle circostanze 'a effetto speciale' previste dall'art. 615-ter (commi secondo e terzo: fatti commessi da pubblico ufficiale e riguardanti sistemi informatici di interesse pubblico/ordine e sicurezza), le quali aumentano la pena in misura superiore a un terzo e dunque, ai sensi dell'art. 131-bis, quinto comma, devono essere considerate nella determinazione del limite per l'applicazione della causa di non punibilità. Di conseguenza, sostiene il ricorrente, la causa di non punibilità era stata illegittimamente applicata poiché la pena complessiva, considerati gli aggravanti speciali, superava il limite previsto dall'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha concluso che le aggravanti previste dall'art. 615-ter, commi secondo e terzo, sono circostanze ad effetto speciale e devono essere considerate ai fini della determinazione del limite di pena previsto dall'art. 131-bis; l'applicazione della causa di non punibilità da parte della Corte d'appello è stata quindi illegittima. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Con la pronuncia è divenuta irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato ascritto (art. 624 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69
La norma esclude dal computo delle circostanze, ai fini della determinazione del limite per l'applicazione della non punibilità, tutte le circostanze salvo due eccezioni: quelle che prevedono una pena diversa espressa e quelle 'a effetto speciale'. Per queste ultime occorre considerare l'aumento di pena che deriverebbe, senza applicare il bilanciamento ex art. 69, e verificare se il limite previsto dall'art. 131-bis è comunque rispettato.
art. 615-ter cod. pen.
comma secondo: la pena è della reclusione da due a dieci anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale; comma terzo: se i fatti riguardano sistemi informatici o telematici di interesse pubblico/o sicurezza, la pena è aumentata
I commi secondo e terzo contengono aggravanti che sono qualificabili come circostanze ad effetto speciale perché comportano un incremento della pena ordinaria tale da incidere sul rispetto del limite previsto dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis.
art. 69 cod. pen.
non presente integralmente nel testo della sentenza impugnata
L'art. 69 disciplina il bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena; l'art. 131-bis, per le circostanze ad effetto speciale, esclude l'operatività del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità.
art. 624 cod. proc. pen.
non citata integralmente nella sentenza ma richiamata nella motivazione
Stabilisce l'effetto di irrevocabilità di talune statuizioni processuali; la Corte ha ricordato che, per effetto dell'annullamento limitato alla causa di non punibilità, l'affermazione di responsabilità diviene irrevocabile.
Massime di principio
- Per applicare l'art. 131-bis bisogna determinare la pena tenendo conto anche delle circostanze 'a effetto speciale': se l'applicazione di tali aggravanti porta la pena complessiva oltre il limite previsto dall'art. 131-bis (es. due anni), la causa di non punibilità non può essere applicata.
- Le aggravanti previste dall'art. 615-ter, commi secondo e terzo, sono esempi tipici di circostanze ad effetto speciale quando aumentano la pena in misura superiore a un terzo rispetto alla pena base; vanno pertanto considerate nella verifica del limite per l'uso di 131-bis.
- Se in grado di merito viene esclusa la responsabilità per carenza del dolo ma la Corte d'appello accerta invece il dolo e concede la non punibilità ex art. 131-bis, la Corte di Cassazione può annullare se riscontra che non è stato correttamente calcolato l'effetto delle aggravanti speciali.
- L'annullamento limitato al riconoscimento della causa di non punibilità comporta il rinvio per nuovo giudizio esclusivamente sulla questione della non punibilità/sanzione, mentre l'accertamento di responsabilità può diventare irrevocabile: occorre quindi valutare attentamente, in sede di rinvio, la corretta determinazione del limite di pena.
- Strategia difensiva: contestare l'esistenza o la qualificazione delle aggravanti ad effetto speciale può essere determinante per poter ottenere l'applicazione di art. 131-bis; strategia dell'accusa: provare compiutamente l'applicabilità delle aggravanti speciali per escludere la non punibilità.
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