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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8876 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR di Roma, che aveva parzialmente accolto l’appello della società riducendo la sanzione per l’impiego di tre lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o dalla documentazione obbligatoria. Il ricorso per cassazione verteva, in primo luogo, sulla giurisdizione: secondo l’Agenzia, la controversia relativa alla sanzione per lavoro nero prevista dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 5, spettava al giudice ordinario e non al giudice tributario, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008. In secondo luogo, l’Agenzia denunciava la nullità della sentenza per omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenuto privo di specifici motivi di censura ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciarvi con memoria del 5 aprile 2016. La Corte di cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non è stata adottata alcuna decisione di merito sulle questioni di giurisdizione o sull’ammissibilità dell’appello. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché la contribuente non si era costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 5, convertito dalla L. n. 73 del 2002

    Sanzione per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria

    La disposizione costituiva la base normativa della sanzione amministrativa irrogata alla società per l’impiego di tre lavoratori in nero.

  • Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    È stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate per sostenere che la controversia avrebbe dovuto essere trattata dal giudice ordinario anziché dal giudice tributario.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l’omesso esame, da parte della CTR, dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione.

  • Art. 342 c.p.c.

    Specificità dei motivi di appello

    La questione prospettata era se l’appellante dovesse indicare specifiche censure contro i capi della sentenza di primo grado per rendere ammissibile l’appello.

  • Art. 391 c.p.c.

    Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso

    La Corte ha applicato questa norma dichiarando estinto il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 130 del 5 maggio 2008

    È stata richiamata per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla sanzione per impiego di lavoratori irregolari prevista dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 5; la Corte di cassazione non ha però esaminato la questione nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina normalmente l’estinzione del giudizio e impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle questioni sostanziali o processuali sollevate.
  • Una decisione di estinzione per rinuncia non equivale a una conferma o a una smentita delle tesi giuridiche contenute nel ricorso.
  • Quando una controversia riguarda sanzioni amministrative per lavoro irregolare, è essenziale verificare preventivamente la corretta ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità vigente.
  • L’appello deve contenere censure sufficientemente specifiche contro la decisione di primo grado; la mancanza di specificità può comportarne l’inammissibilità, purché la relativa eccezione sia esaminata dal giudice.
  • In caso di mancata costituzione della controparte, l’estinzione del giudizio per rinuncia non comporta necessariamente una pronuncia sulle spese.

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