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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04585/2026 del 01/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance proposta da un dirigente regionale per la sua asserita illegittima pretermissione in procedure di conferimento di un incarico dirigenziale apicale nella Regione, indette in anni diversi (2007, 2010 e 2013). Il ricorrente sosteneva che le procedure fossero viziate da motivazione fittizia e mancanza di comparazione effettiva tra i candidati; in appello era stato riconosciuto un vizio delle procedure 2007 e 2010 e, secondo il ricorrente, la Cassazione aveva poi accolto i motivi della Regione solo ritenendo insussistente la prova di una chance concreta, pur in presenza di documentazione sui titoli e della mancata contestazione da parte dell’amministrazione. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., il dirigente ha dedotto errore di fatto della Cassazione, sostenendo: che dagli atti risultava l’assenza di una vera istruttoria comparativa da parte dell’amministrazione; che egli aveva dimostrato requisiti migliori rispetto ai prescelti; che la mancata contestazione di tali elementi provava la probabilità elevata di conferimento dell’incarico. Quanto al secondo profilo, relativo alla procedura del 2013, ha contestato l’affermazione secondo cui non avrebbe potuto essere nominato perché prossimo al pensionamento e incapace di garantire la durata minima dell’incarico, sostenendo che né la legge né l’avviso richiedevano tale requisito e che egli, al momento della selezione, poteva permanere in servizio per un periodo sufficiente. La Regione ha resistito, sostenendo l’inammissibilità del ricorso per revocazione perché diretto a rimettere in discussione questioni già decise e valutazioni giuridiche o di merito, non un errore percettivo di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., perché investivano questioni controverse già esaminate dalla precedente ordinanza o comunque censure di diritto e di valutazione del materiale probatorio, non un travisamento percettivo di un fatto incontestato e decisivo. In particolare, sulla perdita di chance la Corte ha ribadito che occorre prima provare una concreta e non meramente ipotetica probabilità di esito favorevole della selezione e solo dopo può procedersi alla liquidazione equitativa del danno; sulla procedura del 2013 ha osservato che la precedente ordinanza aveva comunque valorizzato una ratio decidendi autonoma non specificamente censurata, oltre al fatto che le deduzioni del ricorrente miravano a introdurre o recuperare questioni già non dedotte ritualmente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti di legge in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, ma non per contestare valutazioni di merito o di diritto sotto la veste dell'errore di fatto.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere un errore percettivo di fatto, su un fatto incontroverso e decisivo, e non può riguardare questioni controverse o apprezzamenti giuridici.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario della Regione come parametro asseritamente violato nell'accertamento del danno.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario della Regione come parametro asseritamente violato nell'accertamento del danno.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso originario della Regione per sostenere che il lavoratore non avesse assolto all'onere della prova del danno.

  • art. 378 c.p.c.

    la Corte osserva che la memoria può solo illustrare motivi già proposti e non introdurre nuovi motivi di ricorso, salvo eccezioni tassative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione della Cassazione sia fondata su una falsa percezione di un fatto interno, incontroverso e decisivo; non è ammesso utilizzarlo per contestare la ricostruzione giuridica, la valutazione delle prove o la soluzione di una questione già controversa.
  • In tema di revocazione delle decisioni di legittimità, il fatto asseritamente travisato deve essere estraneo al thema decidendum e non può coincidere con un punto sul quale la Corte si sia già pronunciata, anche solo implicitamente, dopo averlo ritenuto oggetto di contestazione.
  • La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance richiede una duplice verifica: prima va accertata l'esistenza di una concreta probabilità di conseguire il risultato utile, sulla base degli elementi allegati e provati; solo in un secondo momento si procede alla liquidazione equitativa del pregiudizio secondo un criterio probabilistico.
  • La perdita di chance non può essere risarcita sulla base della sola allegazione di un'illegittimità della procedura o della mera astratta possibilità di vittoria: occorre una probabilità seria, qualificata e prossima alla certezza, idonea a collegare causalmente l'illecito al mancato vantaggio.
  • Quando una sentenza di merito sia sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso che censuri solo una di esse è inidoneo a scardinare la decisione; ciò vale anche nel giudizio di revocazione, se il preteso errore non incide sulla ratio non impugnata.
  • La memoria depositata in cassazione non può essere usata per introdurre ex novo un motivo non dedotto nel ricorso, salvo ipotesi eccezionali legate a fatti sopravvenuti imprevedibili, mutamenti normativi o giurisprudenziali o violazioni di giudicato esterno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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