Regolamento (UE) 2026/2091
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2091 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della clinoptilolite di origine vulcanica come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la clinoptilolite di origine vulcanica come additivo tecnologico antiagglomerante nei mangimi destinati a specifiche categorie di pollame e suini. L’uso è subordinato a un limite massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo e al rispetto di requisiti compositivi, analitici e di sicurezza. Gli operatori devono adottare misure per ridurre l’esposizione degli utilizzatori, in particolare per inalazione e contatto con la pelle. L’autorizzazione è valida fino all’11 ottobre 2036.
Autorizzazione della clinoptilolite di origine vulcanica come additivo tecnologico antiagglomerante per determinate categorie di pollame e suini.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea all’impiego della clinoptilolite di origine vulcanica, identificata con il numero 1i567, come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso. L’autorizzazione riguarda esclusivamente la categoria degli additivi tecnologici e il gruppo funzionale degli antiagglomeranti, con un tenore massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità. Non sono autorizzati gli impieghi come legante né l’uso per altre specie o categorie animali terrestri. L’autorizzazione termina l’11 ottobre 2036.
Autorizzazione della clinoptilolite di origine vulcanica nei mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2091 autorizza la clinoptilolite di origine vulcanica come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sul parere dell’EFSA del 18 novembre 2025, secondo cui la sostanza è sicura per determinate categorie di pollame e suini al livello massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo, nonché sicura per consumatori e ambiente alle condizioni proposte. L’EFSA ha tuttavia evidenziato rischi per gli utilizzatori derivanti dall’esposizione cutanea e per inalazione e ha qualificato la sostanza come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda la sostanza identificata con il numero 1i567 e la sua classificazione nella categoria «additivi tecnologici», gruppo funzionale «antiagglomeranti». L’autorizzazione è limitata ai mangimi destinati a:
- pollame da ingrasso;
- pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;
- uccelli ornamentali;
- suinetti, lattanti e svezzati secondo la valutazione di sicurezza richiamata nel regolamento;
- suini da ingrasso.
La domanda iniziale riguardava tutte le specie animali terrestri e comprendeva anche i gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti». Dopo il parere dell’EFSA, il richiedente ha chiesto, il 16 febbraio 2026, il ritiro parziale della domanda. Di conseguenza, il regolamento non autorizza l’impiego come legante né l’uso come antiagglomerante per le altre specie o categorie di animali terrestri.
Composizione e caratteristiche dell’additivo
La clinoptilolite di origine vulcanica deve presentarsi in forma solida e contenere almeno l’85,0% di clinoptilolite. La sostanza attiva è descritta come alluminosilicato idrato di calcio, con la seguente composizione e identificazione:
- clinoptilolite almeno pari all’85,0%;
- feldspato, miche e argille complessivamente non superiori al 15,0%;
- numero CAS 1318-02-1;
- numero CE 215-283-8;
- formula chimica: (Na,K,Ca)2–3Al3(Al,Si)2Si13O36•12H2O.
Sono previsti specifici requisiti relativi alle impurità:
- nichel non superiore a 0,1 mg/kg;
- silice cristallina respirabile non superiore allo 0,1%;
- assenza di amianto.
L’assenza di amianto deve essere verificata mediante microscopia elettronica a trasmissione.
Limiti di impiego nei mangimi
Il tenore massimo autorizzato è pari a 20 000 mg di clinoptilolite per kg di mangime completo, calcolato con un tasso di umidità del 12%. La quantità totale di clinoptilolite proveniente da tutte le fonti non può superare tale limite. L’allegato non stabilisce un tenore minimo.
Il limite riflette il livello massimo di sicurezza individuato dall’EFSA per le categorie animali autorizzate. L’EFSA aveva osservato che l’efficacia come legante nei pellet era stata dimostrata a livelli compresi tra 20 000 e 30 000 mg/kg, superiori ai livelli per i quali era stata dimostrata la sicurezza; tale rilievo è coerente con la mancata autorizzazione del gruppo funzionale «leganti».
Obblighi degli operatori del settore dei mangimi
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre predisporre procedure operative e misure organizzative adeguate a prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Qualora tali procedure e misure non consentano di eliminare i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Deve essere prestata particolare attenzione alla normativa dell’Unione sulla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all’esposizione alla silice cristallina e al nichel.
Metodi di analisi
Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi sono previsti i seguenti metodi:
- spettrometria a diffrazione a raggi X, secondo EN 13925;
- spettrometria di fluorescenza ai raggi X, secondo EN ISO 12677.
Le informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono rese disponibili dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Fondamento normativo e valutazione scientifica
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3.
Nel parere del 18 novembre 2025, l’EFSA ha concluso che l’additivo è sicuro per le categorie autorizzate al livello massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo, nonché per i consumatori e l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Per gli utilizzatori, l’additivo non è risultato irritante per la pelle o per gli occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; l’esposizione cutanea e inalatoria deve pertanto essere ridotta al minimo.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina l’11 ottobre 2036. Fino a tale data l’additivo può essere commercializzato e utilizzato esclusivamente nel rispetto della composizione, delle specie autorizzate, del limite quantitativo e delle altre condizioni indicate nell’allegato.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza la clinoptilolite di origine vulcanica, numero di identificazione 1i567, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti, alle condizioni stabilite nell’allegato. Non comprende l’autorizzazione come legante.
Specie autorizzate e limite quantitativo
L’additivo può essere impiegato nei mangimi per pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso. Il tenore massimo è di 20 000 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; la quantità totale proveniente da tutte le fonti non può superare tale limite.
Composizione e requisiti di purezza
L’additivo deve contenere almeno l’85,0% di clinoptilolite; feldspato, miche e argille non possono superare complessivamente il 15,0%. Sono previsti i limiti di nichel pari a 0,1 mg/kg e di silice cristallina respirabile pari allo 0,1%; il prodotto deve essere esente da amianto.
Condizioni d’uso e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per la pelle e le vie respiratorie. Occorre prestare particolare attenzione alla normativa dell’Unione sulla protezione dei lavoratori dall’inalazione di silice cristallina e dall’esposizione al nichel.
Metodi di analisi e durata
La caratterizzazione dell’additivo avviene mediante spettrometria a diffrazione a raggi X secondo EN 13925 e spettrometria di fluorescenza ai raggi X secondo EN ISO 12677; l’assenza di amianto è verificata mediante microscopia elettronica a trasmissione. Il periodo di autorizzazione termina l’11 ottobre 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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