Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25608/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Formicola era stato condannato in primo grado per favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) con la contestazione di aver, dopo la commissione del reato di corruzione in atti giudiziari da parte di Antonio Iannello, aiutato quest'ultimo ad eludere le investigazioni inviando un tecnico per eseguire operazioni di 'bonifica' dello studio atte a individuare microspie. La condanna di primo grado si basava prevalentemente su intercettazioni telefoniche e ambientali. La Corte d'appello ha però dichiarato inutilizzabili tutte le intercettazioni per violazione dell'art. 266 c.p.p. e ha comunque ritenuto provata la consapevolezza di Formicola dell'esistenza delle indagini sulla base delle dichiarazioni rese in indagini difensive dai testi Grimaldi e Contessa, che ammisero di aver eseguito le operazioni di bonifica su incarico di Formicola. Il ricorso in Cassazione contestava la mancanza del necessario dolo di favoreggiamento, denunciando che la corte territoriale aveva ricavato la consapevolezza dell'imputato solo per inferenza dalle operazioni tecniche descritte e non da prove dirette, e che tale inferenza era apodittica e congetturale una volta escluse le intercettazioni. È stata inoltre presentata in via subordinata, mai formulata in sede di merito, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendoli fondati. Ha ritenuto che, una volta escluse le intercettazioni, mancasse prova adeguata e non congetturale della consapevolezza di Formicola dell'esistenza di un procedimento penale contro Iannello e quindi del dolo necessario per il reato di favoreggiamento personale. Le dichiarazioni dei testi riguardavano soltanto la materialità delle operazioni di bonifica e non attestavano la conoscenza del procedimento penale o l'intento elusivo relativo alle indagini. Per tale ragione la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    Rinvio alla fattispecie di favoreggiamento personale: la sentenza analizza la necessità del dolo (consapevolezza e volontà di compiere condotte elusive a favore dell'indagato) e richiama la giurisprudenza secondo cui il dolo generico è sufficiente ma richiede la conoscenza del presupposto (che sia stato commesso un reato).

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite sulle utenze di Iannello e Formicola: l'esclusione di tali captazioni ha inciso sul quadro probatorio centrale dell'accusa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata come istanza subordinata del ricorrente (richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto), ma la Corte di Cassazione non ha applicato tale causa perché ha deciso l'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto-reato; la richiesta, inoltre, era stata formulata tardivamente e non nel giudizio di merito.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019 (Vaccarino); Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015 (Aquino); Sez. 6, n. 24035 del 24/05/2011 (Izzo)

    Conferma il principio che il dolo di favoreggiamento personale può essere rappresentato dal dolo generico ma richiede la consapevolezza dell'esistenza del reato e delle investigazioni: la Corte di Cassazione ha applicato questo principio per valutare l'insufficienza probatoria in assenza delle intercettazioni.

Massime di principio

  • Se le intercettazioni che costituiscono il nucleo probatorio vengono dichiarate inutilizzabili, la prosecuzione della condanna richiede fonti alternative e solide che dimostrino la consapevolezza dell'imputato dell'esistenza di indagini o del reato; mere operazioni materiali non sono automaticamente probative del dolo.
  • Per il reato di favoreggiamento personale è necessario il dolo (anche generico) consistente nella consapevolezza e volontà di eludere le investigazioni in favore dell'indagato: l'accertamento di tale elemento soggettivo non può fondarsi su inferenze apodittiche o congetturali.
  • Le dichiarazioni di soggetti che attestano solo l'esecuzione di attività tecniche (es. bonifiche) devono essere valutate criticamente: occorre prova che tali attività siano state poste in essere con la finalità di ostacolare indagini già in corso o con la consapevolezza di procedimenti penali nei confronti del beneficiario.
  • Se la prova decisiva è stata esclusa per violazioni procedurali, il giudice di legittimità può disporre l'annullamento senza rinvio quando il vuoto probatorio sia tale da non poter essere colmato con nuovo esame in merito e comporti l'insussistenza del fatto come reato.
  • La domanda tardiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può risultare ininfluente se il collegio decide l'insussistenza del reato; tuttavia, per evitare l'inammissibilità, è preferibile sollevare tale eccezione già in sede di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.