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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04404/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società socia di una società in liquidazione impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento della partecipata, pronunciata dal Tribunale su richiesta del pubblico ministero. La ricorrente contestava, con tre motivi, la ritualità della notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione: sosteneva che, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese e irreperibile presso la sede legale, la notifica non potesse perfezionarsi mediante il solo deposito alla casa comunale, ma richiedesse l'applicazione delle regole ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c. e ulteriori attività di ricerca e avviso, eventualmente con notifica al legale rappresentante; deduceva inoltre che la mancata rituale instaurazione del contraddittorio rendeva invalida la declaratoria di insolvenza. La Corte d'appello aveva invece ritenuto corretta la notifica eseguita ai sensi dell'art. 15 l. fall. e infondata la censura sullo stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero tutti riconducibili a una questione già risolta dalla giurisprudenza consolidata: l'art. 15, comma 3, l. fall., nel testo novellato, prevede una disciplina speciale e semplificata della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, che, in caso di esito negativo della PEC e di impossibilità di notifica presso la sede legale, consente il deposito dell'atto nella casa comunale senza necessità di ulteriori ricerche e senza applicazione dell'art. 145 c.p.c., anche quando la società sia stata cancellata dal registro delle imprese. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alla somma ex art. 96 c.p.c., alla somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    Introduce una disciplina speciale e semplificata per la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società: PEC, poi notifica presso la sede legale, e infine deposito in casa comunale, senza richiedere le formalità ordinarie dell'art. 145 c.p.c.

  • art. 107 del d.P.R. n. 1229/1959

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la necessità di ulteriori formalità nella notificazione, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la disciplina speciale dell'art. 15 l. fall.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di ulteriori adempimenti notificatori; la Corte esclude la sua applicabilità in presenza della disciplina speciale fallimentare.

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non si applica alla notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento disciplinata dall'art. 15 l. fall., neppure se la società è cancellata dal registro delle imprese.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio, ma non idoneo a incidere sulla soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per sostenere che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società sarebbe estinta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita al legale rappresentante; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per lamentare la lesione del diritto di difesa, ma la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ritiene ragionevole la disciplina speciale in funzione di speditezza del procedimento concorsuale.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    Base della proposta di definizione accelerata del giudizio.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta, consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento alla società è regolata da una disciplina speciale autonoma e semplificata che prevale sulle regole ordinarie di notificazione alle persone giuridiche.
  • Quando la notificazione a mezzo PEC non va a buon fine e la notifica presso la sede legale è impossibile, il deposito dell'atto presso la casa comunale perfeziona validamente la notificazione senza ulteriori ricerche del destinatario.
  • L'irreperibilità della società o la sua cancellazione dal registro delle imprese non impone di notificare l'istanza di fallimento al legale rappresentante né di applicare l'art. 145 c.p.c.
  • La censura che contesti la nullità della notificazione è inammissibile quando si risolve nel tentativo di ottenere una diversa applicazione di principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Nel procedimento concorsuale, la disciplina notificatoria speciale è giustificata dall'esigenza di coniugare il diritto di difesa con la speditezza della procedura e può legittimamente semplificare gli adempimenti a carico del tribunale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeNotificazioniImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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