Circolare INAIL n. 23 del 19 aprile 1990
Ricorsi alla Commissione delle Tariffe dei premi. Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 4, quarto comma, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che reintroduce la disciplina sui conguagli di premio derivanti dalle decisioni della Commissione delle Tariffe sui ricorsi dei datori di lavoro. I conguagli devono essere maggiorati di una somma annuale pari al tasso di interesse di differimento e dilazione previsto dall’art. 13 del d.l. n. 402/1981. La circolare indica inoltre, per i casi di decisione sfavorevole al datore di lavoro, i diversi tassi applicabili nei periodi compresi tra il pagamento del minor premio e il versamento del conguaglio, e salva gli atti adottati in relazione ai precedenti decreti-legge poi decaduti.
Ricorsi alla Commissione delle Tariffe dei premi e maggiorazione dei conguagli di premio
Ricorsi alla Commissione delle Tariffe dei premi: maggiorazione dei conguagli
La circolare interviene per chiarire gli effetti del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di ricorsi alla Commissione delle Tariffe dei premi. Essa precisa la disciplina applicabile ai conguagli di premio derivanti dalle decisioni rese sui ricorsi presentati dai datori di lavoro, con particolare riguardo alla maggiorazione dovuta e ai tassi da utilizzare nei diversi periodi.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto-legge n. 338/1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1989 e poi convertito nella legge n. 389/1989, ha riproposto all’art. 4, comma quarto, il testo sostitutivo del secondo comma dell’art. 45 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Tale disciplina era già stata prevista da precedenti decreti-legge (n. 548/1988, n. 110/1989, n. 196/1989 e n. 279/1989), tutti decaduti per mancata conversione.
Regola sui conguagli di premio
La nuova disposizione stabilisce che i conguagli di premio determinati a seguito delle decisioni della Commissione delle Tariffe sui ricorsi dei datori di lavoro debbano essere maggiorati di una somma in ragione d’anno, pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione previsto dall’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.
Tassi da applicare nei diversi periodi
Per i casi in cui la decisione sia sfavorevole al datore di lavoro, la circolare indica che la maggiorazione deve essere calcolata applicando i seguenti tassi di interesse:
- 5% per il periodo intercorrente tra il pagamento del minor premio e il 9 ottobre 1989;
- 21,50% dal 10 ottobre 1989 al 12 novembre 1989, in coerenza con quanto richiamato nella circ. n. 9/89;
- 26% dal 13 novembre 1989 fino alla data di versamento del conguaglio, secondo quanto richiamato dalla circ. n. 5/1990.
Validità degli atti adottati
La circolare precisa infine che restano comunque validi gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati dalle Unità operative in relazione ai decreti-legge decaduti per mancata conversione, preservando quindi gli effetti amministrativi già prodotti.
Punti principali
Ripristino della disciplina sui conguagli di premio
Il d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 4, comma quarto, ripropone il testo sostitutivo del secondo comma dell’art. 45 del T.U. INAIL approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La norma era già stata prevista da precedenti decreti-legge del 1988 e 1989, decaduti per mancata conversione.
Maggiorazione dei conguagli determinati dalla Commissione Tariffe
I conguagli di premio derivanti dalle decisioni della Commissione delle Tariffe sui ricorsi presentati dai datori di lavoro devono essere aumentati di una somma calcolata in ragione d’anno, pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione previsto dall’art. 13 del d.l. n. 402/1981, convertito dalla l. n. 537/1981 e successive modifiche.
Decorrenza dei tassi applicabili
In caso di decisione sfavorevole al datore di lavoro, la maggiorazione va calcolata con riferimento a tre diversi periodi: 5% per il periodo tra il pagamento del minor premio e il 9 ottobre 1989; 21,50% dal 10 ottobre al 12 novembre 1989; 26% dal 13 novembre 1989 fino alla data di versamento del conguaglio.
Salvaguardia degli atti già adottati
Restano validi gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati dalle Unità operative in relazione ai decreti-legge decaduti, nonostante la mancata conversione nei termini di legge.
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