Circolare INAIL n. 24 del 27 aprile 1990
Retribuzioni convenzionali ai fini dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all impresa familiare. Nuova retribuzione convenzionale per l anno 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i familiari partecipanti all'impresa familiare assicurati INAIL, la retribuzione convenzionale va computata solo per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per le assenze retribuite. Viene quindi superato quanto affermato nella circolare n. 42/1989, in coerenza con il chiarimento del Ministero del lavoro. Inoltre, viene indicata la nuova retribuzione convenzionale per il 1990, pari a L. 42.560 giornaliere dal 1° gennaio 1990, con adeguamento automatico alle variazioni previste dalla normativa richiamata.
Retribuzione convenzionale 1990 per i familiari partecipanti all'impresa familiare ai fini INAIL
Retribuzioni convenzionali INAIL per i familiari partecipanti all'impresa familiare
La circolare interviene per chiarire il criterio di calcolo della retribuzione convenzionale ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare, nonché per indicare la misura valida dal 1° gennaio 1990.
Ambito e motivo del chiarimento
Alcune associazioni di datori di lavoro avevano manifestato perplessità rispetto a quanto affermato nella circolare n. 42/1989, secondo cui la retribuzione convenzionale era riferita alle giornate di effettiva presenza al lavoro ma, nel conteggio, andavano considerate anche le giornate retribuite per legge o per contratto.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato sulla questione, ha chiarito che tale criterio è stato elaborato con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, nel quale la base imponibile è determinata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per i familiari partecipanti all'impresa familiare, invece, la peculiarità del rapporto di collaborazione familiare fa mancare una retribuzione effettiva stabilita da legge o da contratto.
Criterio corretto di computo delle giornate
Per tali soggetti, il contributo deve essere versato sulla base della retribuzione convenzionale soltanto per le giornate di effettiva presenza fisica sul luogo di lavoro. Restano escluse dal computo le giornate di assenza retribuita, espressamente richiamate come ferie, festività, permessi e altre ipotesi analoghe.
La circolare precisa che, alla luce di questo orientamento, quanto indicato sul punto nella circolare n. 42/1989 deve intendersi abrogato e sostituito dall'interpretazione ministeriale.
Retribuzione convenzionale per l'anno 1990
La circolare indica inoltre che la retribuzione convenzionale computabile ai fini assicurativi per i familiari partecipanti all'impresa familiare è fissata, dal 1° gennaio 1990, in L. 42.560 giornaliere.
Tale importo è stabilito in conformità all'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 1988, il quale prevede che, a partire dalla stessa data, la retribuzione convenzionale segua automaticamente le variazioni apportate alla retribuzione annua per la rivalutazione delle rendite ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Effetti operativi
In sintesi, per il 1990 l'INAIL deve considerare:
- il computo della retribuzione convenzionale solo per le giornate di presenza effettiva;
- l'esclusione delle assenze retribuite dal conteggio;
- la nuova misura giornaliera di L. 42.560 dal 1° gennaio 1990;
- l'aggiornamento automatico della misura secondo le variazioni previste dalla normativa richiamata.
Punti principali
Chiarimento sul criterio di computo delle giornate
Per i familiari partecipanti all'impresa familiare il contributo INAIL deve essere versato soltanto per le giornate in cui il lavoratore è fisicamente presente al lavoro. Non si computano, quindi, le giornate di assenza retribuita come ferie, festività, permessi e simili.
Superamento della circolare n. 42/1989
La circolare riconosce che l'interpretazione precedente, contenuta nel secondo capoverso della prima pagina della circolare n. 42/1989, deve considerarsi abrogata e sostituita dal chiarimento ministeriale, in quanto il criterio delle giornate retribuite si riferisce al lavoro subordinato e non al rapporto di collaborazione familiare.
Nuova retribuzione convenzionale per il 1990
A decorrere dal 1° gennaio 1990 la retribuzione convenzionale computabile per i soggetti in parola è fissata in L. 42.560 giornaliere.
Adeguamento automatico della retribuzione convenzionale
La retribuzione convenzionale segue automaticamente, dal 1° gennaio 1990, le variazioni della retribuzione annua per la rivalutazione delle rendite previste dall'art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in conformità all'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 1988.
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