Circolare INAIL n. 29 del 09 maggio 1990
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari che operano in aziende non configurabili come impresa familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando i familiari che collaborano in aziende non rientranti nell’impresa familiare sono assicurabili contro infortuni e malattie professionali. Precisa che, fuori dai casi dell’art. 230-bis c.c., la collaborazione continuativa con il titolare può integrare un rapporto di lavoro subordinato oppure societario; nel primo caso si applica la tutela ordinaria dei dipendenti, nel secondo l’obbligo assicurativo sussiste solo se vi sia una situazione di società di fatto con attività manuale e subordinazione funzionale. Vengono inoltre richiamati i criteri per la determinazione del premio/retribuzione assicurata e l’obbligo di iscrizione nei libri paga e matricola.
Assicurazione INAIL dei familiari operanti in aziende non configurabili come impresa familiare
Assicurazione dei familiari operanti in aziende non configurabili come impresa familiare
La circolare INAIL n. 29 del 9 maggio 1990 interviene per precisare il regime assicurativo applicabile ai familiari che operano in aziende non riconducibili all’impresa familiare. Il chiarimento si rende necessario a seguito dei quesiti sorti dopo la circolare n. 67/70 T.U./1988 sulla tutela dei partecipanti all’impresa familiare.
Inquadramento giuridico della collaborazione familiare
L’Istituto richiama l’art. 230-bis c.c. per ribadire che, quando il titolare di impresa è coadiuvato dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado, si realizza normalmente l’istituto dell’impresa familiare, salvo che sia configurabile un diverso rapporto giuridico, come una società di fatto.
Diversamente, quando la collaborazione riguarda familiari diversi da quelli espressamente indicati dalla norma, e sia non occasionale, essa non può essere ricondotta all’impresa familiare. In tali ipotesi la collaborazione può assumere due diverse qualificazioni:
- rapporto di lavoro subordinato;
- rapporto di tipo societario.
Tutela assicurativa nel caso di lavoro subordinato
Se il rapporto è qualificabile come subordinato, i familiari sono soggetti alla tutela assicurativa INAIL esattamente come qualsiasi altro lavoratore dipendente. La circolare non introduce discipline speciali, ma conferma l’applicazione della tutela ordinaria prevista per il personale dipendente.
Tutela assicurativa nel caso di rapporto societario
Nel caso di rapporto societario, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sussiste solo se i soggetti possano essere considerati soci di fatto. La circolare precisa che ciò si verifica quando essi svolgono attività manuale e operano in una posizione, anche solo funzionalmente, subordinata alle direttive della società. Il richiamo è alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha più volte riconosciuto tale impostazione.
Regime contributivo e basi di calcolo
Per quanto riguarda il regime contributivo, la circolare stabilisce che occorre prendere in considerazione:
- le retribuzioni effettivamente corrisposte, se esistenti;
- in mancanza, le retribuzioni di ragguaglio previste dall’art. 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Per le imprese artigiane si applicano le retribuzioni annuali prescelte dagli interessati, con il limite che esse non possono essere inferiori alla retribuzione minima annua calcolata sulla base della retribuzione minima giornaliera fissata dalla legge.
Adempimenti formali
Le persone in questione devono essere iscritte nei libri paga e matricola, ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La circolare richiama quindi l’adempimento documentale come presupposto ordinario dell’inquadramento assicurativo.
Punti principali
Ambito dell’impresa familiare e casi esclusi
Si richiama l’art. 230-bis c.c. per chiarire che, salvo la presenza di un diverso rapporto giuridico (ad esempio una società di fatto), il coadiuvo del titolare da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado configura sempre impresa familiare. Se invece collaborano familiari diversi da quelli indicati, la collaborazione non occasionale con il titolare non integra impresa familiare e può dar luogo a un rapporto di lavoro subordinato o di tipo societario.
Tutela assicurativa nel rapporto di lavoro subordinato
Quando la collaborazione dei familiari si inquadra in un rapporto di lavoro subordinato, essi sono assicurati con le stesse modalità previste per qualsiasi altro lavoratore dipendente, quindi con piena applicazione della tutela INAIL ordinaria.
Tutela assicurativa nel rapporto societario e società di fatto
Se il rapporto è di tipo societario, l’obbligo assicurativo sussiste soltanto nell’ipotesi in cui i soggetti possano essere considerati soci di fatto. Ciò accade quando svolgono un’attività manuale e si trovano, anche solo funzionalmente, in posizione di subordinazione alle direttive della società, secondo l’orientamento più volte riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Regime contributivo e determinazione delle retribuzioni
Ai fini contributivi devono essere considerate le retribuzioni effettivamente corrisposte. In mancanza, occorre fare riferimento alle retribuzioni di ragguaglio previste dall’art. 30 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Per le imprese artigiane valgono le retribuzioni annuali prescelte dagli interessati, purché non inferiori alla retribuzione minima annua calcolata sulla base della retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge.
Adempimenti amministrativi
Le persone interessate devono essere iscritte nei libri paga e matricola ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
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