Cassazione Civile, Ordinanza n. 09695/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
Una società era stata raggiunta da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con rideterminazione di IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni per l'asserito utilizzo e annotazione in contabilità di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e per costi non adeguatamente documentati. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo tardivo l'accertamento, escludendo il raddoppio dei termini. In appello la CTR ha invece ritenuto applicabile il raddoppio dei termini, accogliendo il gravame dell'Ufficio, ma ha anche accolto l'appello incidentale della società dichiarando illegittimo l'atto nel merito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse esaminato una questione sul contraddittorio preventivo non ritualmente riproposta dalla contribuente in appello; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, dell'art. 24 L. n. 4/1929 e dei principi comunitari, contestando la ritenuta illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio e, in via subordinata, la correttezza della decisione sul raddoppio dei termini. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo da un lato un vizio motivazionale e la violazione delle norme sul raddoppio dei termini in relazione all'esito del procedimento penale, dall'altro la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, chiarendo che non vi era obbligo di contraddittorio endoprocedimentale perché non risultava alcun accesso, ispezione o verifica nei locali della contribuente; ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale condizionato solo limitatamente all'IRAP, escludendo che il raddoppio dei termini potesse operare per tale tributo, e lo ha rigettato nel resto; ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario le questioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, in modo chiaro e univoco, anche per relationem; il generico richiamo alle difese di primo grado non è sufficiente, ma nel caso concreto la formula utilizzata dalla contribuente è stata ritenuta idonea a non farne risultare la rinuncia.
art. 346 c.p.c.
Richiamato in relazione alla necessità di riproposizione delle questioni non accolte; il principio è stato applicato in combinazione con l'art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre ultrapetizione o decisione su questione non devoluta; la censura è stata respinta perché la questione era stata ritenuta ritualmente riproposta.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e la nullità dell'atto anticipato operano nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; se tali attività non vi sono state, non sussiste il relativo obbligo.
art. 24 L. n. 4 del 1929
Richiamato insieme alle norme sul previo contraddittorio e sul raddoppio dei termini; non è stato ritenuto decisivo nel caso concreto per affermare un obbligo di contraddittorio in assenza di accesso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma sul vizio processuale denunciato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulle impugnazioni.
art. 37 d.lgs. n. 223 del 2006
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al profilo della denuncia penale e del raddoppio dei termini; la Corte ha esaminato il tema secondo il regime del doppio binario e la rilevanza dell'astratta configurabilità del reato.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel testo vigente ratione temporis, il raddoppio dei termini per l'accertamento presuppone la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale e rileva l'astratta configurabilità di un illecito penale, a prescindere dall'esito del procedimento penale.
art. 331 c.p.p.
È il parametro richiamato per individuare l'obbligo di denuncia penale; il raddoppio dei termini consegue al mero riscontro di fatti che comportano tale obbligo.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorso incidentale sulla compensazione delle spese; il motivo è stato dichiarato assorbito per effetto della cassazione con rinvio.
art. 24 L. n. 4 del 1929
Richiamato nel contesto della disciplina del previo contraddittorio e dell'accertamento tributario, senza che dalla decisione emerga una autonoma affermazione sul suo contenuto oltre al coordinamento con l'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello con modalità specifiche, chiare e univoche; un richiamo generico alle difese svolte in primo grado non basta a evitare la rinuncia implicita.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 sorge nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e, in tali casi, l'atto emesso prima della scadenza del termine è nullo; se tali attività non vi sono state, non si configura quel particolare obbligo.
- Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime ratione temporis applicabile, dipende dall'astratta sussistenza di fatti che impongono la denuncia penale, non dall'esito del procedimento penale né dall'effettiva instaurazione dell'azione penale.
- La successiva archiviazione o assoluzione in sede penale non elide retroattivamente gli elementi che, al momento dell'accertamento, rendevano doverosa la denuncia ai fini del raddoppio dei termini.
- Il raddoppio dei termini non opera per tributi privi di presidio penale; quando la violazione non integra reati sanzionati penalmente, l'effetto dilatatorio non si estende a quel tributo né ai relativi accessori.
- La censura di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza, pur esistente materialmente, non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando la motivazione consente comunque il controllo del ragionamento decisorio.
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