Regolamento (UE) 2017/914
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/914 della Commissione, del 29 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/914 fissa i valori forfettari all'importazione per specifici prodotti ortofrutticoli, da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Tali valori sono stabiliti in allegato per singolo codice NC e, in alcuni casi, per paese terzo di origine. Il provvedimento è adottato dalla Commissione in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato, identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00. I valori forfettari sono differenziati per origine/paese terzo secondo la nomenclatura dei paesi; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento opera nel quadro del regime del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/914 della Commissione stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda l'importazione nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato per codice NC. I prodotti interessati includono, tra gli altri, alcune posizioni relative a pomodori, cetrioli, limoni, uva da tavola e mele, con valori distinti a seconda dell'origine. L'allegato utilizza la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per specifiche origini, quali Marocco (MA), Turchia (TR), Egitto (EG), Sudafrica (ZA), Argentina (AR), Brasile (BR), Cile (CL), Cina (CN), Nuova Zelanda (NZ) e Stati Uniti (US), oltre alla categoria residuale "ZZ".
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La funzione dell'atto è fissare i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e, ove previsto, per specifico codice di paese terzo.
Prodotti interessati e valori indicati nell'allegato
Sono coperti, tra gli altri, i prodotti classificati nei codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00. Per ciascuno sono indicati valori differenziati per origini quali MA, TR, EG, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US e ZZ (altre origini).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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