Sentenza del 04/02/2016 n. 171 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Società di fatto - art. 2247 c.c. - requisiti - oggettivo e soggettivo - sussistenza - necessità - coniugi - Amministrazione finanziaria - onere della prova - elementi gravi, precisi e concordanti - incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che S. M., G. F. e V. G. avessero costituito una società di fatto operante nel settore delle compravendite, mediazioni e locazioni immobiliari, sulla base di documentazione extracontabile, indagini bancarie svolte in Italia e Francia e alcune operazioni immobiliari. Di conseguenza aveva emesso avvisi di accertamento per ILOR e IRPEF 1996, imputando ai presunti soci i redditi della società. La controversia riguardava principalmente la prova dell'esistenza della società di fatto ai sensi dell'art. 2247 c.c., nonché la necessità che tutti i soggetti interessati partecipassero al medesimo giudizio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorsi e annullato gli atti impositivi. È stato ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato, con elementi gravi, precisi e concordanti, né l'elemento oggettivo della società, consistente nei conferimenti e nella formazione di un fondo comune, né l'elemento soggettivo, consistente nella volontà di esercitare in comune un'attività economica e di dividere gli utili. Le indagini bancarie non avevano evidenziato conti cointestati, beni comuni o conferimenti; gli atti notarili risultavano riferiti ai singoli soggetti, V. G. aveva avuto un ruolo soltanto occasionale e non era stata provata una ripartizione degli utili. La mera attività svolta da più persone e il conseguimento di utili individuali non erano sufficienti a dimostrare un vincolo societario. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2247 del codice civile
con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili
La società, anche di fatto, richiede sia un elemento oggettivo, costituito dal conferimento di beni o servizi e dalla formazione di un fondo comune, sia un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di collaborare nell'esercizio comune di un'attività economica con finalità di lucro e ripartizione degli utili.
Art. 5 del TUIR
La rettifica dei redditi di una società e dei suoi soci presuppone un accertamento unitario, con partecipazione al giudizio di tutti i soggetti interessati quando la controversia riguarda elementi comuni della pretesa tributaria.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Nei giudizi tributari caratterizzati da una posizione inscindibilmente comune tra società e soci sussiste litisconsorzio necessario; il processo deve quindi coinvolgere tutti i soggetti interessati.
Art. 101 del codice di procedura civile
La mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari determina una violazione del contraddittorio e la nullità del processo.
Art. 111, comma 2, della Costituzione
È richiamato a tutela del principio del contraddittorio nel processo, la cui violazione ricorre quando la controversia venga decisa senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
Massime di principio
- Per contestare fiscalmente l'esistenza di una società di fatto, l'Amministrazione deve provare concretamente sia i conferimenti o la disponibilità di un fondo comune, sia la volontà dei partecipanti di esercitare insieme un'attività economica e condividere gli utili.
- La mera collaborazione tra persone, la presenza di operazioni economiche comuni, l'utilizzo di documentazione extracontabile o il conseguimento di utili da parte di più soggetti non dimostrano automaticamente l'esistenza di una società di fatto.
- Quando i presunti soci sono coniugi o familiari, gli elementi probatori devono essere particolarmente specifici, perché la solidarietà familiare può apparire esteriormente simile a una collaborazione societaria.
- La prova deve riguardare un vincolo societario effettivo e non una semplice apparenza o una collaborazione occasionale; sono particolarmente rilevanti conti o beni cointestati, conferimenti documentati, gestione comune, partecipazione stabile alle operazioni e prova della ripartizione degli utili.
- In caso di accertamento fondato sull'imputazione del reddito di una società ai soci, la controversia deve normalmente svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, per evitare decisioni contraddittorie e garantire il litisconsorzio necessario.
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