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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19185/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non superata la presunzione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi del richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23/10/2024, è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto è stato ritenuto generico, meramente fattuale e sostanzialmente riproduttivo di censure già prospettate sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che tali profili erano stati già adeguatamente esaminati e disattesi dalla decisione impugnata con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici. Non risultano dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sul reato originariamente contestato.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Il richiamo è utilizzato per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa ritenersi che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva in una doglianza generica, meramente fattuale o sostanzialmente ripetitiva di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a un nuovo giudizio di merito mediante la riproposizione di contestazioni già vagliate dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata abbia fornito risposta adeguata e coerente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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