Sentenza del 13/03/2019 n. 7122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo la violazione degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997. Secondo l'Amministrazione, la presenza di una dipendente con mansioni di segreteria, anche se assunta part time, avrebbe dimostrato la sussistenza dell'autonoma organizzazione, presupposto necessario per l'applicazione dell'IRAP. Il contribuente sosteneva invece che l'attività fosse svolta prevalentemente personalmente, con beni strumentali di modesto valore e senza un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'esclusione dell'IRAP per gli anni dal 2005 al 2007. È stato ritenuto che l'impiego di una sola collaboratrice con mansioni di segreteria, peraltro a tempo parziale, non costituisse un indice sufficiente dell'autonoma organizzazione. L'attività personale del medico, l'utilizzo di beni strumentali di modesto valore e l'assenza di ulteriore personale o di una struttura organizzativa significativa escludevano il presupposto impositivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. Il rimborso relativo al 2004 era già stato definito nei precedenti gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Il presupposto dell'IRAP è "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".
Per i lavoratori autonomi l'IRAP è dovuta solo quando l'attività è svolta mediante un'autonoma organizzazione, cioè con risorse e lavoro altrui eccedenti il minimo necessario per l'esercizio personale dell'attività.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
La norma individua i soggetti passivi dell'IRAP; la loro assoggettabilità concreta dipende comunque dalla presenza del presupposto dell'autonoma organizzazione previsto dall'articolo 2.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
"Ricorre [l'autonoma organizzazione] quando il contribuente: a) sia [...] il responsabile dell'organizzazione [...] b) impieghi beni strumentali eccedenti [...] il minimo indispensabile [...] oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".
L'autonoma organizzazione richiede la responsabilità personale dell'organizzazione e, alternativamente, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui superiore alla soglia minima di un solo collaboratore addetto a mansioni segretariali o esecutive.
Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2001, n. 156
L'IRAP non colpisce il reddito personale, ma il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata. Per il lavoro autonomo è quindi possibile l'esercizio dell'attività senza autonoma organizzazione e, in tal caso, l'imposta non è dovuta.
Massime di principio
- Un professionista è soggetto a IRAP solo se dimostra di operare attraverso un'organizzazione autonoma che eccede il minimo indispensabile per lo svolgimento personale dell'attività.
- L'impiego di un solo collaboratore addetto a mansioni meramente esecutive o di segreteria, soprattutto se part time, non è normalmente sufficiente da solo a dimostrare l'autonoma organizzazione.
- La presenza di più dipendenti, collaboratori con mansioni qualificate, beni strumentali rilevanti o una struttura organizzativa autonoma può invece costituire indice dell'assoggettabilità a IRAP.
- La valutazione è concreta e dipende dall'insieme degli elementi dell'attività; il giudice di merito deve considerare personale impiegato, mansioni, orario, beni strumentali e modalità effettive di esercizio.
- Per i medici convenzionati con il SSN non opera automaticamente l'esenzione: occorre comunque verificare caso per caso l'eventuale presenza di un'organizzazione autonoma eccedente il minimo necessario.
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