Ordinanza n. 7007/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) delle graduatorie nazionali di merito del corso di laurea afferente alla Classe di Laurea Magistrale in medicina e chirurgia (LM 41), pubblicate in data 8 gennaio 2026; b) degli esiti delle prove di ammissione al corso di laurea sub a), svoltesi il 20 novembre 2025 (prima sessione) e del 10 dicembre 2025 (seconda sessione), nonché dell’esito negativo ed escludente che ne è scaturito per la ricorrente in termini di impossibilità all’immatricolazione al corso di laurea prescelto; c) del verbale delle prove sub b) redatto dalla Commissione di concorso costituita presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; d) dei verbali della Commissione, di data e numero sconosciuti e mai pubblicati, delle sedute di correzione delle suddette prove, nonché di scioglimento dell’anonimato; e) dell’Allegato 2 al DM n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui regola le modalità di svolgimento dei test di ammissione in maniera tale da non garantire l’anonimato e l’integrità dei fogli risposte; e) di tutti gli atti concorsuali successivi, conseguenti e presupposti alle prove di ammissione, compresi i verbali della Commissione, i questionari somministrati durante le prove, le schede anagrafiche, nonché, per quanto di interesse, dei successivi atti di immatricolazione in quanto affetti da illegittimità derivata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie, esiti delle prove e atti della procedura di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, con particolare riferimento alla graduatoria pubblicata l'8 gennaio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali di merito, gli esiti delle prove di ammissione svolte il 20 novembre e il 10 dicembre 2025, il verbale della commissione, i verbali di correzione e scioglimento dell'anonimato, nonché l'Allegato 2 al D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, deducendo l'illegittimità delle modalità di svolgimento dei test in quanto non idonee a garantire l'anonimato e l'integrità dei fogli risposta. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, poiché la ricorrente non risulta avere tempestivamente impugnato la graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026, atto conclusivo della procedura e definitivo consolidamento della sua posizione. È stata ritenuta non sufficiente la generica impugnazione degli "atti conseguenti".
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il ricorso nel merito. Ha rilevato che la graduatoria dell'8 gennaio 2026 aveva carattere provvisorio o comunque endoprocedimentale e che la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026 era l'atto conclusivo idoneo a determinare definitivamente la posizione degli aspiranti. Richiamando la giurisprudenza sulle procedure concorsuali, il Collegio ha ritenuto che la mancata specifica e tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva possa determinare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché l'eventuale annullamento degli atti precedenti non inciderebbe sull'assetto consolidato dalla graduatoria finale. Ha assegnato alle parti dieci giorni per depositare memorie sulla questione e ha avvisato della possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di seri dubbi in ordine alla procedibilità del ricorso
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 60 c.p.a.
possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti e instaurazione del contraddittorio sulla questione decisiva.
D.M. n. 1115/2025
Disciplina, mediante gli Allegati 1 e 3 richiamati nell'ordinanza, la sequenza procedimentale che si conclude con la graduatoria finale del 28 gennaio 2026.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la graduatoria definitiva costituisce l'atto conclusivo che consolida in via definitiva la posizione degli aspiranti e deve essere specificamente impugnata nei termini di legge.
- La mancata impugnazione della graduatoria definitiva può rendere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto contro atti provvisori o endoprocedimentali, quando l'eventuale annullamento di tali atti non sia più idoneo a incidere sull'assetto definito dalla graduatoria finale.
- La generica impugnazione degli "atti conseguenti" non equivale alla specifica impugnazione della graduatoria definitiva e non esonera il ricorrente dall'onere di contestare quest'ultima tempestivamente.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di possibile improcedibilità idonea a definire il giudizio, deve instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima dell'eventuale sentenza semplificata.
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