Sentenza del 02/12/2016 n. 9255 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - RETTIFICA DI VALORE - Valori OMI e listino FIMAA - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta illegittima. I valori OMI e i listini FIMAA, se utilizzati isolatamente e senza un confronto con la situazione reale e con le condizioni di mercato del singolo immobile, non sono sufficienti a dimostrare il maggior valore accertato. La perizia del contribuente, fondata su elementi concreti e individualizzanti, ha quindi assunto rilievo ai fini della valutazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha determinato il maggior valore dell’immobile basandosi esclusivamente sulla media dei valori OMI e del listino FIMAA, senza considerare adeguatamente le caratteristiche concrete del bene. Il contribuente ha prodotto una perizia di stima che valorizzava elementi specifici, tra cui l’ubicazione, la data di costruzione e lo stato di manutenzione dell’immobile, sostenendo che tali elementi rendevano non attendibile una valutazione fondata soltanto su dati medi e astratti.
Norme richiamate
Valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
I valori OMI costituiscono dati indicativi e di riferimento, ma non provano da soli il valore effettivo del singolo immobile. Devono essere accompagnati da ulteriori elementi concreti e specifici.
Listino FIMAA
Il listino FIMAA può avere valore orientativo, ma non è sufficiente, se utilizzato isolatamente, a fondare una rettifica del valore dichiarato senza un’analisi delle caratteristiche reali del bene.
Massime di principio
- Una rettifica del valore immobiliare non può basarsi esclusivamente su valori medi, statistiche di mercato o listini astratti: l’Amministrazione deve considerare le caratteristiche specifiche del singolo immobile.
- I dati OMI e i listini delle associazioni immobiliari sono indizi o strumenti di supporto, non prove automatiche del maggior valore accertato.
- Una perizia di parte è particolarmente rilevante quando analizza elementi concreti quali ubicazione, epoca di costruzione, superficie, stato di manutenzione, qualità dell’edificio, condizioni della compravendita e reale situazione del mercato.
- In situazioni analoghe, l’accertamento può essere contestato se l’Amministrazione non dimostra perché i valori medi siano applicabili proprio a quell’immobile e non spiega adeguatamente le differenze rispetto alla stima prodotta dal contribuente.
- La valutazione deve essere individualizzata e motivata: il semplice scostamento tra il prezzo dichiarato e i valori OMI o FIMAA, da solo, non dimostra necessariamente l’infedeltà del valore dichiarato.
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