Sentenza del 21/09/2016 n. 18486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso della maggiore ritenuta applicata sulle somme ricevute a titolo di previdenza integrativa aziendale ENEL/FNDAI. L'Ufficio sosteneva che tali somme avessero natura di reddito di lavoro dipendente e dovessero essere assoggettate al regime della tassazione separata, contestando la qualificazione operata dai giudici di merito come reddito di capitale e l'applicazione generalizzata dell'aliquota del 12,50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia. Il giudice del rinvio dovrà verificare, in concreto, se e quando le somme siano state investite sul mercato, quali rendimenti abbiano prodotto e quale quota della prestazione rappresenti il rendimento netto. L'aliquota del 12,50% potrà applicarsi soltanto alla quota di rendimento netto maturata entro il 31 dicembre 2000; la parte restante sarà soggetta a tassazione separata. Non è stato quindi definito definitivamente l'importo dell'eventuale rimborso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11
La disciplina introdotta dalla riforma previdenziale, relativa alla tassazione delle prestazioni in capitale dei fondi di previdenza complementare, si applica agli iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto; per gli iscritti anteriori occorre invece distinguere tra capitale e rendimento.
L. n. 482 del 1985, art. 6
Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con la riduzione prevista dalla norma.
Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, l'aliquota del 12,50% si applica soltanto alla quota maturata entro il 31 dicembre 2000 qualificabile come rendimento netto derivante dalla gestione del capitale sul mercato, non all'intera prestazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione in capitale derivante dalla previdenza complementare.
D.Lgs. n. 47 del 2000
A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene meno la distinzione fiscale tra capitale e rendimento ai fini del regime precedente; gli importi maturati successivamente sono assoggettati integralmente alla tassazione separata.
Massime di principio
- Per le prestazioni in capitale provenienti da fondi di previdenza complementare aziendale, il regime fiscale dipende dalla data di iscrizione al fondo, dal periodo di maturazione delle somme e dalla composizione della prestazione.
- Per gli iscritti prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, la quota maturata entro il 31 dicembre 2000 può beneficiare dell'aliquota del 12,50% soltanto se costituisce rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato; la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
- Dal 1° gennaio 2001, gli importi maturati sono assoggettati nel loro complesso al regime della tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.
- Non basta che il fondo o la prestazione abbiano una denominazione previdenziale o assicurativa: occorre dimostrare concretamente il modello gestionale adottato, gli investimenti effettuati, i risultati conseguiti e il metodo di attribuzione dei rendimenti alla posizione individuale.
- In sede di rimborso, il contribuente deve individuare e provare la quota di rendimento netto assoggettabile al 12,50%; in mancanza di tale quantificazione, non è corretto applicare l'aliquota agevolata all'intera somma ricevuta.
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