Sentenza del 23/12/2015 n. 25893 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva annullato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, ai fini IVA, IRPEG e IRAP. Alla società erano state contestate fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una presunta frode carosello concernente la compravendita intracomunitaria di autovetture, con il possibile ruolo di società-cartiera o soggetto interposto. L'Agenzia ha dedotto che la CTR avesse richiesto, erroneamente, una prova certa e assoluta del coinvolgimento della società, anziché valutare la sufficienza di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, e ha inoltre denunciato l'insufficienza della motivazione, poiché la CTR non aveva esaminato concretamente gli indizi indicati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errato il criterio seguito dalla CTR, che aveva preteso una relazione necessaria, univoca e certa tra i fatti noti e il fatto da provare. In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni semplici, sia l'esistenza della frode sia la consapevolezza, o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, della partecipazione del contribuente all'operazione fraudolenta. Una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare elementi contrari. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, cui è stato demandato il riesame degli indizi e la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non vi è quindi una decisione definitiva sull'esistenza della frode, ma la precedente decisione favorevole alla società è stata annullata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54
Le disposizioni riguardano, tra l'altro, il diritto alla detrazione dell'IVA, la regolarità della fatturazione e i poteri di accertamento. La detrazione può essere negata quando le fatture riguardano operazioni soggettivamente inesistenti e il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 109 del TUIR
Rileva ai fini della deducibilità dei costi, che richiede, tra l'altro, l'inerenza e la riferibilità effettiva all'attività d'impresa. In presenza di operazioni inesistenti, la deduzione può essere contestata secondo le regole applicabili al caso concreto.
Art. 2697 del codice civile
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. Il contribuente deve dimostrare i presupposti della detrazione IVA o della deducibilità dei costi; l'Amministrazione deve invece provare gli elementi costitutivi della frode e, anche per presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità del coinvolgimento.
Artt. 2727 e 2729 del codice civile
Disciplinano le presunzioni semplici. L'inferenza dal fatto noto a quello ignoto non deve essere certa in senso assoluto, ma deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e su una ragionevole probabilità.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di frodi carosello o di operazioni soggettivamente inesistenti, non è necessario che l'Amministrazione dimostri il coinvolgimento del contribuente con una prova diretta o con certezza assoluta.
- Presunzioni semplici basate su una pluralità di indizi concreti possono essere sufficienti, purché siano gravi, precise e concordanti e vengano esaminate complessivamente dal giudice.
- L'Amministrazione deve provare sia l'esistenza della frode sia che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
- Quando l'Amministrazione presenta un quadro indiziario adeguato, il contribuente deve fornire elementi contrari dimostrando la propria estraneità, la genuinità dell'operazione e l'adozione di cautele commerciali ragionevoli.
- Il giudice tributario non può limitarsi a negare valore alle presunzioni perché non conducono a una certezza matematica; deve analizzare specificamente ogni indizio e valutarne la forza individuale e complessiva.
- La regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili, da sola, non esclude la contestazione di una frode se emergono elementi sostanziali che indicano l'inesistenza soggettiva delle operazioni o la consapevolezza del contribuente.
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