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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19170/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. Dal testo risulta che il ricorso riproduceva, in sostanza, censure già prospettate in appello sia sul merito della responsabilità sia sulla scriminante invocata ex art. 393-bis c.p., censura che la sentenza impugnata aveva già esaminato e disatteso con argomentazioni ritenute corrette dalla Corte di cassazione. Non emergono ulteriori specifici motivi autonomi oltre a tali doglianze ripetitive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e confutate dalla sentenza di appello, sia quanto al giudizio di responsabilità sia quanto alla scriminante invocata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La scriminante invocata dal ricorrente è stata ritenuta già adeguatamente vagliata e disattesa dalla sentenza impugnata; la Cassazione non ne ha riconosciuto la sussistenza in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non ravvisabilità di un ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza reale specificità, censure già dedotte e motivate come infondate dal giudice di merito.
  • La deduzione di una scriminante già esaminata e respinta con motivazione congrua non può essere utilmente reiterata in sede di legittimità se non attraverso censure effettivamente specifiche e non meramente assertive.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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