Cassazione Penale, Sentenza n. 17532/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Morelli impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che l'aveva condannata per denuncia di sinistro non accaduto. I motivi del ricorso in Cassazione contestano: 1) la dichiarazione di a-specificità dei motivi di impugnazione (in particolare la doglianza sull'insussistenza dell'elemento soggettivo/dolo specifico ex art. 642 c.p.); 2) la mancata valutazione o l'omessa motivazione circa la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) il difetto di prova per omessa escussione del teste Auriemma Luigi e l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali; la difesa ha richiamato elementi fattuali (nessuna richiesta di indennizzo, dichiarazioni spontanee di assenza di incidente, ravvedimento operoso, rifiuto della somma offerta dalla parte civile, presenza di elementi investigative come la scatola nera) per sostenere l'assenza del dolo specifico o, comunque, la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi con cui si contestava la dichiarazione di inammissibilità operata dalla Corte d'appello. In particolare, la Cassazione ha rilevato che i motivi di appello non apparivano a-specifici: il primo (insussistenza del dolo specifico) contestava esplicitamente la motivazione del Tribunale e le prove raccolte; il secondo (applicabilità dell'art. 131-bis) conteneva elementi di fatto rilevanti e non poteva essere considerato privo di specificità. Inoltre la Corte osserva che un terzo motivo (omessa escussione del teste Auriemma) non era stato valutato dall'appello. Pur rilevando che il reato si era estinto per prescrizione prima dell'ordinanza impugnata (prescrizione 14/02/2025), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo del procedimento (valutazione piena del compendio probatorio e delle questioni sostanziali, comprese le ragioni di particolare tenuità e le doglianze sulla prova). Le spese sono rimesse all'esito definitivo.
Norme richiamate
art. 642 c.p.
Norma richiamata in relazione al dolo specifico previsto per il reato contestato (finalità di conseguire l'indennizzo assicurativo o altro vantaggio). La Corte rileva che la contestazione dell'assente dolo specifico era un motivo concreto e specifico da esaminare.
art. 131-bis c.p.
Invocata dalla difesa quale causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte chiarisce che la richiesta contenente elementi di fatto non può essere dichiarata a-specifica e deve essere valutata in merito dalla Corte di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato nel contesto della valutazione della gravità/danno e delle conseguenze sanzionatorie nel caso di contestazione della particolare tenuità.
art. 581 c.p.p.
Norma sulle formalità dell'atto d'appello; la difesa ha sostenuto di avere rispettato i criteri di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. e la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non poteva dichiarare inammissibile per genericità senza adeguata verifica.
art. 581, comma 1-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 150/2022)
Citato dalla Corte d'appello nel quadro delle nuove previsioni sul rigetto per manifesta infondatezza; la Cassazione osserva che l'eventuale infondatezza manifesta riguarda il ricorso per cassazione, non automaticamente l'inammissibilità dell'appello.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Richiamato con riferimento al fatto che la manifesta infondatezza dei motivi è causa speciale di inammissibilità del ricorso per cassazione, non della declaratoria d'inammissibilità dell'appello in sede di merito.
art. 129 c.p.p.
Richiami normativi utilizzati per spiegare che, pur essendosi estinto il reato per prescrizione, non è possibile escludere immediatamente gli effetti civili o un più favorevole proscioglimento senza pieno esame del merito.
Massime di principio
- La specificità del motivo d'appello va valutata concretamente: se il motivo contesta la motivazione di merito e richiama elementi probatori posti all'istruttoria, non può essere dichiarato a-specifico senza esame sostanziale.
- Quando la difesa invoca l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiamando dichiarazioni e prove, la Corte d'appello deve valutare nel merito tali censure e non limitarsi a rimettere inammissibilità per presunta genericità.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) deve riportare gli elementi di fatto che giustificano l'esiguità del fatto: la mancanza di una motivazione della Corte di merito su tale questione non legittima automaticamente la declaratoria di inammissibilità.
- La manifesta infondatezza è concetto rilevante in Cassazione ma non giustifica di per sé la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello senza verificare se i motivi abbiano aderenza alla motivazione di primo grado e alle prove.
- Se il reato si estingue per prescrizione prima della decisione di merito, la prescizione non impedisce automaticamente l'esame delle doglianze quando il procedimento prosegue anche per gli effetti civili: il giudice di legittimità può rinviare per valutazione piena del compendio probatorio.
- Per contestare proficuamente la configurazione del reato e il dolo specifico è utile documentare l'assenza di richiesta di indennizzo, le dichiarazioni spontanee di inesistenza del sinistro, eventuali offerte riparatorie, e profili probatori tecnici (es. scatola nera).
- L'omessa valutazione di testimoni o prove rilevanti (es. richiesta di escussione di un teste non valutata in grado d'appello) può costituire motivo che impone il rinvio per il riesame del compendio probatorio.
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