L.R. Toscana 35/2016
Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2017 il Comune di San Marcello Piteglio, nato dalla fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e Piteglio in provincia di Pistoia. Disciplina subentro nei beni, rapporti e personale, gestione provvisoria, continuità degli atti, contributi, effetti sull’unione di comuni e tutela dei territori montani.
Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio per fusione di San Marcello Pistoiese e Piteglio
Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, in provincia di Pistoia, con istituzione del nuovo Comune di San Marcello Piteglio a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il provvedimento regola anche gli effetti amministrativi, patrimoniali e organizzativi conseguenti alla soppressione dei due enti originari.
Ambito territoriale ed effetti della fusione
Il nuovo Comune è costituito dall’insieme dei territori già appartenenti ai due Comuni soppressi, secondo la cartografia allegata. Alla data di efficacia della fusione i Comuni originari si estinguono e decadono sindaci, giunte e consigli comunali, con cessazione delle rispettive cariche.
Successione nei rapporti, nei beni e nel personale
Il Comune di San Marcello Piteglio subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni estinti. Anche il personale viene trasferito al nuovo ente, conservando la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, incluse le voci fisse e continuative e l’anzianità di servizio maturata.
Gestione provvisoria e commissario
Fino all’insediamento dei nuovi organi elettivi, le funzioni di governo del Comune sono esercitate da un commissario nominato secondo la normativa vigente. Il commissario opera come organo sostitutivo fino alle elezioni amministrative e all’insediamento dei nuovi organi comunali.
Organizzazione amministrativa provvisoria e sede
Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei Comuni fusi, d’intesa tra loro, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa, decide il commissario. Salvo diversa previsione statutaria, la sede provvisoria è fissata presso la sede del Comune estinto di San Marcello Pistoiese. Le determinazioni assunte in via provvisoria restano efficaci fino all’adozione di nuove disposizioni da parte degli organi del Comune.
Continuità degli atti amministrativi e contabili
I regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 dicembre 2016 restano in vigore, per gli ambiti territoriali e le popolazioni dei Comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o dei nuovi organi del Comune di San Marcello Piteglio.
Statuto, regolamento del consiglio e municipi
Gli organi del nuovo Comune devono approvare lo statuto comunale entro sei mesi dalla loro elezione, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Nello stesso termine va approvato anche il regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Lo statuto può inoltre istituire municipi privi di personalità giuridica per preservare l’identità delle comunità originarie e favorire il decentramento di funzioni.
Contributi statali e regionali
Il nuovo Comune beneficia dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione. Spetta inoltre il contributo regionale previsto dall’articolo 64 della l.r. 68/2011 per misura e durata ivi stabilite. È attribuito anche, ai sensi dell’articolo 65 della medesima legge, il contributo previsto dall’articolo 82 in luogo del Comune estinto di Piteglio.
Territori montani e tutela dei benefici
Al Comune si applicano le disposizioni della l.r. 68/2011 relative ai territori montani dei Comuni estinti, senza perdita dei benefici e degli interventi speciali previsti per la montagna da leggi regionali, dallo Stato e dall’Unione europea. Resta ferma la classificazione statale di montanità dei territori già appartenenti ai due Comuni.
Rapporti con l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
Il nuovo Comune continua a far parte dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in sostituzione dei Comuni estinti. Dal 1° gennaio 2017 il commissario sostituisce sindaco e rappresentanti dei Comuni estinti negli organi collegiali dell’unione, con corrispondente riduzione dei componenti del consiglio dell’unione; cessa alla proclamazione del sindaco del nuovo Comune. Il consiglio dell’unione viene integrato con i rappresentanti del nuovo Comune.
Funzioni delegate all’unione e regime transitorio
Il nuovo Comune resta obbligato verso l’unione per le obbligazioni relative a funzioni, servizi e attività affidati dai Comuni estinti, per tutta la durata degli affidamenti. Dal 1° gennaio 2017 l’unione continua a svolgere per il nuovo Comune le medesime funzioni già assegnate dai due Comuni. In via transitoria, l’edilizia scolastica e i servizi scolastici per la parte di territorio dell’estinto Comune di Piteglio proseguono fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017; decorso tale termine cessano di diritto. Le altre funzioni affidate da Piteglio cessano dal 1° gennaio 2017, salvo diversa decisione della Giunta dell’unione entro il 31 dicembre 2016, anche in deroga allo statuto, con voto favorevole anche dei due Comuni interessati, per estendere a tutto il territorio del nuovo Comune la continuazione di una o più funzioni.
Adeguamenti statutari dell’unione e dimensione territoriale
La Giunta dell’unione provvede con deliberazione a modifiche ricognitive dello statuto conseguenti alla fusione, indicando anche le funzioni eventualmente mantenute in esercizio. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale e trasmesso al Ministero dell’interno. Nel dimensionamento dell’“Ambito 28” della l.r. 68/2011, il nuovo Comune sostituisce i Comuni estinti e la popolazione considerata è la somma delle popolazioni dei due enti soppressi.
Norme di rinvio ed entrata in vigore
Per quanto non espressamente previsto, si applicano la legge statale sulle fusioni di comuni e la l.r. 68/2011. La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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