L.R. Toscana 33/2016
Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 33 del 2016 disciplinava interventi per garantire lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico storicizzate, con modifiche alla l.r. 21/2012. È stata poi abrogata dalla l.r. 41/2018, art. 24, quindi oggi non è più applicabile.
Interventi per funzioni di interesse pubblico storicizzate
Interventi per funzioni di interesse pubblico storicizzate
La legge regionale Toscana n. 33 del 24 maggio 2016 interveniva su una materia di sostegno a funzioni di interesse pubblico storicizzate, apportando modifiche alla l.r. 21/2012. Il testo oggi è privo di efficacia pratica perché risulta espressamente abrogato dalla l.r. 24 luglio 2018, n. 41, art. 24.
Ambito e finalità
Il provvedimento era rivolto a disciplinare interventi finalizzati a garantire la continuità di funzioni di interesse pubblico considerate storicizzate nell’ambito regionale toscano. La legge operava come disciplina speciale e di raccordo con la normativa regionale già vigente in materia.
Coordinamento con la normativa precedente
La legge recava modifiche alla l.r. 21/2012, inserendosi nel quadro normativo regionale già esistente. Dato il solo estratto disponibile, non è possibile ricostruire nel dettaglio le singole disposizioni modificate o gli specifici meccanismi attuativi, ma il contenuto risultava orientato a rendere possibile l’attivazione o il mantenimento di interventi regionali collegati a tali funzioni.
Regime di efficacia e attualità
La legge è stata abrogata espressamente dalla l.r. 41/2018, art. 24. Di conseguenza:
- non costituisce oggi base normativa vigente per nuovi interventi;
- non ha utilità applicativa attuale per la gestione ordinaria di casi presenti;
- rileva solo in chiave storica o per ricostruzioni riferite al periodo di vigenza.
Sintesi operativa
Per un uso professionale odierno, il provvedimento deve considerarsi superato e non più applicabile, sia per l’abrogazione espressa sia per la natura della materia trattata, riferita a interventi puntuali legati a funzioni storicizzate.
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