Sentenza n. 2035/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento di compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere dell’infrastruttura per telecomunicazioni, adottato il 3 novembre 2025, e relativi atti del procedimento, incluso il parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia Comunale del 27 giugno 2025; in subordine, dedotta elusione del giudicato della sentenza del TAR Piemonte n. 609/2025
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dopo la sentenza del TAR Piemonte n. 609/2025, che aveva annullato la precedente autorizzazione all’infrastruttura per carenze documentali e istruttorie, senza però accertare l’inassentibilità dell’opera. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 25 delle N.T.A. del PRG, difetto di istruttoria e motivazione e, in subordine, nullità per elusione del giudicato: a suo avviso, l’amministrazione avrebbe recepito senza adeguata valutazione il parere favorevole della Commissione e non avrebbe verificato le criticità geologiche già rilevate nel precedente giudizio, tra cui l’ubicazione delle prove penetrometriche, la stabilità globale del pendio e gli effetti sui manufatti vicini, la regimazione delle acque e l’eventuale presenza di terreni argillosi o falde. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 36 e della normativa tecnica antisismica, sostenendo che la pratica sarebbe stata definita senza le necessarie verifiche sismiche e statiche. Ha inoltre impugnato con motivi aggiunti il parere della Commissione, riproponendo le censure di difetto di istruttoria e motivazione e di elusione del giudicato, e ha chiesto, in subordine, la conversione dell’azione in ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha chiarito che la sentenza n. 609/2025 aveva rilevato carenze istruttorie e documentali, ma non aveva escluso in assoluto la conformità dell’intervento né impedito una successiva valutazione amministrativa di documenti e verifiche integrative; l’accertamento di conformità comporta fisiologicamente una verifica ex post. Il primo motivo è stato respinto: il parere della Commissione, letto nel contesto dell’intero procedimento e della documentazione acquisita, dimostrava che la conformità era stata valutata; per un esito favorevole non occorre elencare ogni profilo di conformità in assenza di criticità concrete. Le nuove indagini avevano confermato la composizione del terreno in sabbia e ghiaia; non risultavano elementi tecnici attendibili a sostegno della presenza di argilla, falde o interferenze con acque di ruscellamento. Era stata prodotta una verifica analitica della stabilità del pendio, comprensiva dell’esame del muro preesistente a valle, e la ricorrente non aveva depositato calcoli o indagini tecniche idonei a confutarla. Il secondo motivo è stato respinto quanto alle generiche contestazioni tecniche, poiché le verifiche e la documentazione sismica e statica risultavano esaminate dall’amministrazione e le contestazioni riproponevano profili già confutati. È stata invece dichiarata inammissibile la specifica censura fondata sugli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. 380/2001, perché introdotta per la prima volta nella memoria di replica e quindi nuova. I motivi aggiunti sono stati respinti perché riproduttivi delle censure già esaminate. Esclusa l’elusione del giudicato, non ricorrevano i presupposti per la nomina di un commissario ad acta. La ricorrente è stata condannata a rifondere € 1.500,00 oltre accessori al Comune di Sostegno e a Inwit s.p.a.; spese compensate con le altre parti.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’accertamento di conformità presuppone, per sua stessa natura, una verifica ex post, rispetto alla quale l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori e di valutazioni tecniche sopravvenute costituisce un momento fisiologico dell’attività amministrativa.
Nel procedimento di accertamento di conformità l’amministrazione può acquisire e valutare elementi istruttori e valutazioni tecniche sopravvenuti, poiché la verifica della conformità è per sua natura successiva alla realizzazione dell’intervento.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Invoca, previa ove necessario la conversione dell’azione di annullamento in azione di ottemperanza (art. 32, co. 2, c.p.a.), la declaratoria di nullità degli atti impugnati per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza T.A.R. Piemonte, sez. III, 9 aprile 2025, n. 609, con conseguente nomina di un commissario ad acta.
La norma è richiamata quale base per la richiesta della ricorrente di convertire l’azione di annullamento in ottemperanza; il TAR ha respinto la domanda subordinata perché ha escluso la non corretta ottemperanza al giudicato.
art. 25 N.T.A. del P.R.G.C. di Sostegno
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso deve essere complessivamente respinto.
Il TAR ha ritenuto rispettate le pertinenti prescrizioni urbanistiche e tecniche dell’art. 25 sulla base della documentazione integrativa, delle indagini geologiche e della verifica di stabilità prodotte nel nuovo procedimento.
art. 3 l. 241/1990
In linea generale, sotto il profilo motivazionale, occorre anche ricordare che l’ampiezza della motivazione richiesta all’Amministrazione dipende dal contenuto e dall’esito del procedimento.
L’ampiezza della motivazione va commisurata al contenuto e all’esito del procedimento: una determinazione favorevole può essere motivata anche attraverso il complessivo contenuto dell’atto e il rinvio agli atti istruttori, senza elencare ogni profilo di conformità quando non emergano criticità.
artt. 93, 94 e 94-bis d.P.R. 380/2001
In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità della censura concernente la pretesa violazione degli specifici artt. 93, 94 e 94bis del d.P.R. n. 380/2001, in quanto, come eccepito dalle controparti, introdotta soltanto con la memoria di replica.
La censura basata su specifiche disposizioni antisismiche, se introdotta soltanto con la memoria di replica e non meramente argomentativa di motivi già proposti, amplia il thema decidendum e va dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Il giudicato che annulla un titolo edilizio per carenze istruttorie o documentali non impedisce all’amministrazione di avviare un successivo procedimento di accertamento di conformità e di valutare documenti e verifiche integrative, salvo che la precedente decisione abbia accertato in modo vincolante l’insussistenza della conformità sostanziale.
- Nel procedimento di accertamento di conformità è fisiologica l’acquisizione ex post di ulteriori elementi istruttori e valutazioni tecniche; le carenze della pratica originaria non comportano, da sole, che l’intervento sia inassentibile o insanabile.
- L’amministrazione non è tenuta a ripetere direttamente ogni attività tecnica svolta dai professionisti incaricati dal richiedente quando la documentazione asseverata non presenti elementi concreti che ne mettano in dubbio l’attendibilità; può tuttavia chiedere integrazioni o contestarne i contenuti se insufficienti o incongrui.
- La motivazione di un provvedimento favorevole può essere apprezzata insieme agli atti istruttori e al contesto procedimentale; in assenza di criticità concrete non è necessario elencare analiticamente ogni profilo di conformità, mentre una determinazione sfavorevole deve indicare le specifiche ragioni ostative.
- Chi contesta valutazioni geologiche e tecniche poste a fondamento dell’accertamento di conformità deve allegare elementi tecnici concreti idonei a metterne in dubbio l’attendibilità; fotografie o affermazioni generiche non bastano a dimostrare caratteristiche del terreno o interferenze idrogeologiche.
- Una censura fondata su specifiche disposizioni normative, introdotta per la prima volta con la memoria di replica e non limitata a sviluppare motivi tempestivamente proposti, costituisce deduzione nuova e amplia inammissibilmente il thema decidendum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 2036/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 2037/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 2038/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 2039/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 1276/2026 - Cagliari, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 1277/2026 - Cagliari, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →