Sentenza n. 2601/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3001/2024 del Tribunale ordinario di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo, definitivamente esecutivo per mancata opposizione, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 16.939,32, oltre interessi di mora e spese processuali. Il credito risultava già azionato e soddisfatto, in un precedente giudizio di ottemperanza, mediante la sentenza n. 1793/2025, che aveva ordinato il pagamento di € 30.065,10, anziché dell’importo di € 36.065,10 indicato nel corpo del precedente ricorso. La ricorrente ha sostenuto che l’importo inferiore riportato nelle conclusioni del primo ricorso fosse frutto di un mero errore materiale di digitazione e ha chiesto il pagamento della differenza di € 6.000,00. Il Comune, non costituito, non ha formulato opposizioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ordinando al Comune di pagare entro 90 giorni il debito residuo di € 6.000,00, senza ulteriori interessi legali, considerando la somma come se fosse stata liquidata nel precedente giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha precisato che il giudice è vincolato al principio della domanda e non può sindacare una riduzione del petitum operata dalla parte, anche se dovuta a un errore materiale; l’eventuale violazione processuale del precedente giudizio avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza allora adottata. Ha tuttavia ritenuto concedibile l’errore scusabile, in ragione dell’evidente difetto di digitazione e dell’assenza di contestazioni del Comune, temperandolo con la tutela dell’interesse pubblico alla salvaguardia delle risorse finanziarie. Ha escluso ulteriori interessi e la penalità di mora, poiché il nuovo procedimento era stato reso necessario dalla condotta dell’associazione, che aveva già portato in esecuzione il medesimo titolo. In caso di mancato pagamento, il Dirigente pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 60 giorni su istanza di parte. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese del commissario ad acta sono state poste definitivamente a carico dell’associazione ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo nei confronti dell’amministrazione.
art. 59 c.p.a.
Il commissario ad acta è stato nominato quale organo sostitutivo per l’eventuale inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del titolo.
d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo originario prevedeva interessi di mora secondo la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; il TAR ha escluso ulteriori interessi sulla somma residua.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disciplina è stata richiamata per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’eventuale rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, previa autorizzazione.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Individua il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice è vincolato al principio della domanda e non può attribuire una somma superiore a quella richiesta nelle conclusioni del precedente giudizio, anche quando la diversa quantificazione sia riconducibile a un errore materiale non tempestivamente corretto mediante impugnazione della decisione.
- La condotta processuale consistente nel portare nuovamente in esecuzione lo stesso titolo per una parte residua del credito già azionato è abusiva e inammissibile; tuttavia, in presenza di un evidente errore materiale di digitazione, di assenza di contestazioni dell’amministrazione e di un credito effettivamente residuo, il giudice può riconoscere l’errore scusabile e ordinare il pagamento della differenza.
- Il riconoscimento dell’errore scusabile deve essere coordinato con la salvaguardia delle risorse pubbliche: il pagamento della somma residua può essere disposto senza ulteriori interessi, come se fosse stato effettuato nel precedente giudizio di ottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione spontanea dell’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo un termine ulteriore e l’attivazione su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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