Sentenza del 29/03/2019 n. 8820 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso della ritenuta IRPEF del 20% applicata dal Comune di Manduria sulle somme ricevute a titolo di risarcimento per l'occupazione usurpativa, cioè l'occupazione e trasformazione irreversibile del suo terreno senza una valida dichiarazione di pubblica utilità. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano ritenuto non applicabile la L. n. 413 del 1991, art. 11. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo che la ritenuta si applica anche ai risarcimenti derivanti da occupazioni prive di titolo ab origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile la ritenuta del 20% prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, anche alle somme corrisposte per risarcimento da occupazione usurpativa. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui l'imposta non viola il diritto di proprietà né è sproporzionata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per determinare l'effettiva base imponibile e verificare se debbano essere incluse somme relative a spese di lite o di registrazione, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 11, commi 5, 6 e 7
Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.
La disposizione assoggetta a tassazione le plusvalenze e le somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni illegittime o prive di titolo, comprendendo anche il risarcimento del danno da occupazione usurpativa.
Articolo 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato il parametro processuale utilizzato dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso per cassazione.
Articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
La Corte ha escluso che la ritenuta del 20% violi il diritto di proprietà, poiché lo Stato dispone di un ampio margine di apprezzamento in materia fiscale e l'imposta non è stata ritenuta sproporzionata o assimilabile a una confisca.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 30400/2018, n. 13420/2017, n. 3503/2017 e n. 12533/2013
Le somme risarcitorie derivanti da occupazioni prive di titolo, sia per mancanza originaria sia per illegittimità successiva, possono costituire plusvalenze imponibili ai sensi della L. n. 413 del 1991, se percepite dopo l'entrata in vigore della legge.
Corte EDU, Cacciato c. Italia e Guiso e Consiglio c. Italia
La tassazione del 20% delle somme derivanti da espropriazioni o occupazioni illegittime è compatibile con il diritto di proprietà, purché non comporti un onere irragionevole o sproporzionato.
Massime di principio
- Il risarcimento ricevuto per l'occupazione usurpativa o per un'occupazione pubblica priva di valido titolo può essere considerato fiscalmente imponibile come plusvalenza, anche se il giudice civile lo qualifica formalmente come risarcimento del danno.
- La ritenuta del 20% prevista dalla L. n. 413 del 1991 può applicarsi anche quando manca ab origine una dichiarazione di pubblica utilità; non è limitata alle sole occupazioni d'urgenza divenute successivamente illegittime.
- Per stabilire l'imposta dovuta occorre distinguere l'importo riferibile al valore o alla perdita del bene dalle somme aventi diversa natura, come spese di lite, spese di registrazione, interessi o altri accessori.
- Il contribuente può valutare l'opzione per la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi, anziché considerare definitiva la ritenuta del 20%, confrontando il risultato con la propria situazione reddituale complessiva.
- La tassazione non è normalmente ritenuta lesiva del diritto di proprietà se l'aliquota non compromette sostanzialmente il valore del bene o l'integrità del ristoro riconosciuto.
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