Cassazione Civile, Ordinanza n. 18619/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito dell'esecuzione forzata su una partecipazione sociale di una società a responsabilità limitata. Una creditrice, per soddisfare un proprio credito verso l'ex coniuge, aveva pignorato la quota sociale di quest'ultimo. In sede esecutiva la società e le altre socie avevano invocato l'applicazione dell'art. 2471, comma 3, c.c., dichiarandosi acquirenti della quota a parità di prezzo rispetto alla richiesta di assegnazione formulata dalla creditrice. Il giudice dell'esecuzione, però, aveva disposto l'assegnazione della quota alla creditrice. Dopo che il Tribunale aveva accolto opposizione ex art. 617 c.p.c., revocando l'assegnazione e rinviando al giudice dell'esecuzione per il trasferimento alle socie designate, la creditrice aveva chiesto la sospensione della procedura per la pendenza di ricorso per cassazione contro la sentenza di merito. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sospensione ex art. 295 c.p.c., ma aveva comunque disposto la sospensione facoltativa del processo richiamando l'art. 337, comma 2, c.p.c. Contro questa ordinanza la società e le socie avevano proposto regolamento di competenza, denunciandone l'illegittimità in tre motivi, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminarli perché il mezzo era inammissibile in radice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che, nel processo esecutivo, non è proponibile regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che disponga o neghi la sospensione del processo, anche se la sospensione sia stata formalmente adottata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione è, invece, semmai aggredibile con i rimedi tipici dell'esecuzione, in particolare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2471, comma 3, c.c.
nel pignoramento di partecipazioni sociali rileva il meccanismo di acquisto a parità di prezzo da parte dei soggetti legittimati, che nel caso concreto era stato invocato dalle socie e dalla società
art. 617 c.p.c.
è il rimedio tipico per contestare gli atti del giudice dell'esecuzione che incidano in modo illegittimo sulla procedura, compreso il provvedimento di sospensione ritenuto non coerente con la funzione esecutiva
art. 295 c.p.c.
disciplina la sospensione necessaria del processo di cognizione e non è applicabile al processo esecutivo
art. 337, comma 2, c.p.c.
la sospensione facoltativa prevista per il processo di cognizione non attribuisce al giudice dell'esecuzione un potere suscettibile di essere censurato con regolamento di competenza nel processo esecutivo
artt. 618 e 623 c.p.c.
richiamati come disposizioni che, nel sistema dell'esecuzione, segnano la specialità delle regole applicabili rispetto al processo di cognizione
art. 118, terzo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per stigmatizzare il ricorso del giudice dell'esecuzione a dottrina in luogo dei precedenti giurisprudenziali consolidati
art. 111 Cost.
menzionato perché era stato proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione all'assegnazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale
art. 360 c.p.c.
menzionato nel richiamo giurisprudenziale al regolamento di competenza e ai limiti del sindacato della Corte
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato indirettamente nel quadro dei requisiti motivazionali e del corretto uso dei precedenti
Massime di principio
- Nel processo esecutivo non è ammissibile il regolamento di competenza contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che negano o dispongono la sospensione della procedura, poiché le regole degli artt. 295 e 337 c.p.c. riguardano il processo di cognizione.
- Gli atti del giudice dell'esecuzione che incidano illegittimamente sulla prosecuzione della procedura vanno contestati con i rimedi propri dell'esecuzione, in particolare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., non con il regolamento di competenza.
- La specialità del processo esecutivo impedisce di trasporre automaticamente nel suo ambito gli istituti della sospensione propri della cognizione; il giudice dell'esecuzione non è investito di un giudizio dipendente in senso tecnico da altro processo.
- Quando il provvedimento è emesso dal giudice dell'esecuzione, la questione attiene alla validità dell'atto esecutivo e non alla competenza in senso processuale, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza.
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