Sentenza del 06/02/2019 n. 3388 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposta - Atti che hanno ad oggetto beni immobili - Comparazione con atti riguardanti beni simili - Motivazione - Contenuto sufficiente - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'avviso di rettifica e liquidazione emesso per il maggior valore attribuito a un complesso immobiliare a destinazione alberghiera, con conseguente maggiore imposizione ipotecaria e catastale. In particolare, ha denunciato la carenza di motivazione dell'atto, poiché l'Amministrazione aveva utilizzato, per comparazione, altri immobili e una compravendita senza allegare i relativi atti né riprodurne il contenuto essenziale. L'avviso indicava soltanto ubicazione, destinazione ed estensione dei beni comparati, senza fornire elementi sufficienti sulle loro caratteristiche, né gli estremi completi dell'atto pubblico richiamato, quali data precisa, numero di repertorio e raccolta e nominativo del notaio. Sono stati inoltre dedotti motivi relativi ai criteri di stima, al valore venale alla data dell'atto, alla non omogeneità degli immobili comparati e allo stato di degrado del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che la motivazione per relationem è ammissibile, ma l'avviso deve riprodurre il contenuto essenziale degli atti richiamati, in modo da consentire al contribuente di comprendere il parametro utilizzato e di difendersi efficacemente. Nel caso concreto, la semplice indicazione di ubicazione, destinazione ed estensione non era sufficiente; inoltre, l'atto pubblico comparativo non era individuabile per la mancanza degli estremi identificativi completi e gli immobili non risultavano pienamente omogenei per destinazione. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato nullo l'avviso di rettifica, condannando l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese della fase di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'atto impositivo deve essere motivato e, quando richiama altri atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati oppure il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, inclusi gli atti tributari nei limiti applicabili.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3
La determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro deve riferirsi al valore venale in comune commercio, utilizzando, tra gli altri elementi, trasferimenti e dati relativi a beni con caratteristiche analoghe.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis
Disciplina l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di rettifica; tale obbligo può essere soddisfatto anche mediante la riproduzione del loro contenuto essenziale, purché il contribuente possa comprendere la pretesa e contestarla.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43
Rileva ai fini dell'individuazione del momento temporale cui riferire la base imponibile e il valore del bene oggetto dell'atto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestarne efficacemente presupposti e importo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4
Riguarda i requisiti della sentenza tributaria, inclusa l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto e la decisione sulle questioni dedotte.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica fondato su comparazioni immobiliari deve identificare in modo concreto e verificabile gli atti e i beni utilizzati come parametro.
- La motivazione per relationem è valida solo se l'atto contiene l'allegazione oppure la riproduzione del contenuto essenziale del documento richiamato; il mero rinvio generico non è sufficiente.
- Per contenuto essenziale si intendono gli elementi necessari a comprendere oggetto, caratteristiche, destinatari e ragioni per cui il bene comparativo è ritenuto pertinente.
- La semplice indicazione di ubicazione, destinazione ed estensione può essere insufficiente quando non consente di valutare l'effettiva analogia tra il bene accertato e quelli comparati.
- Gli atti pubblici non sono automaticamente conoscibili dal contribuente: devono comunque essere individuabili tramite estremi adeguati, quali data, repertorio, raccolta e notaio.
- I beni utilizzati per la comparazione devono presentare caratteristiche realmente omogenee, comprese destinazione urbanistica, stato di conservazione, ubicazione e potenzialità economiche.
- Se l'avviso è nullo per carenza di motivazione, il giudice tributario deve dichiararne l'invalidità senza procedere all'esame del merito della valutazione.
- L'Amministrazione deve motivare il criterio e gli elementi posti alla base del maggior valore; nel giudizio, il contribuente può comunque contestare anche il quantum e dimostrare l'inadeguatezza dei beni comparabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →