Sentenza del 07/02/2019 n. 3600 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. La contestazione riguardava la difformità dell'origine della merce importata dal Venezuela, attestata da certificati FORM AA non conformi ai requisiti dell'Unione europea e recanti un'impronta del timbro diversa da quella ufficiale. Secondo l'Agenzia, la nozione di "qualità" della merce prevista dall'art. 303 comprende anche l'origine, sicché la difformità dell'origine può determinare l'applicazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'origine costituisca un elemento distintivo della qualità della merce e che l'art. 303 T.U.L.D. sanzioni ogni difformità o falsità relativa agli elementi essenziali della dichiarazione doganale, inclusi valore, quantità, qualità e origine. Ha inoltre precisato che la buona fede o l'ignoranza dell'importatore circa l'irregolarità del certificato di origine non escludono la sanzione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente l'entità della sanzione, ma è stato riconosciuto il principio favorevole all'applicabilità della sanzione.
Norme richiamate
Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
La norma sanziona le difformità della dichiarazione doganale relative agli elementi essenziali della merce.
La Corte ha interpretato estensivamente il riferimento alla qualità della merce, ritenendo che esso comprenda anche l'origine. Pertanto, la falsità o difformità del certificato di origine può comportare l'applicazione delle sanzioni doganali.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato il motivo processuale con cui l'Agenzia ha denunciato l'errata interpretazione dell'art. 303 T.U.L.D. da parte della CTR.
Art. 295 c.p.c.
Sospensione necessaria del processo.
La richiesta di sospensione è stata respinta perché i giudizi indicati come pregiudicanti erano già stati discussi e definiti.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Riproposta in appello delle questioni ed eccezioni non accolte o assorbite.
La Corte ha dichiarato inammissibile la riproposizione dei motivi assorbiti perché la società non aveva indicato con sufficiente specificità quando e come tali motivi fossero stati dedotti nei precedenti gradi.
Art. 1306 c.c.
Effetti della sentenza nei confronti dei condebitori in solido.
La società aveva invocato il giudicato formatosi in un diverso procedimento riguardante una coobbligata solidale, ma la Corte ha escluso che esso potesse essere utilizzato nel caso concreto.
Art. 372 c.p.c.
Produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione.
Il giudicato esterno non poteva essere fatto valere mediante la produzione in cassazione, poiché la relativa sentenza si era formata prima della conclusione dei gradi di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie doganali, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può rientrare nella nozione di qualità ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 T.U.L.D.
- La falsità o irregolarità del certificato di origine può comportare la sanzione anche quando l'importatore dimostri di aver agito in buona fede o di non essere stato consapevole dell'irregolarità.
- Gli operatori economici devono verificare con adeguata diligenza l'autenticità e la conformità dei documenti di origine, poiché i rischi derivanti da irregolarità dei fornitori restano normalmente nell'ambito del rischio commerciale.
- L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando resta ancorata al significato della disposizione e non introduce una fattispecie del tutto nuova; ciò è distinto dall'analogia vietata.
- Le questioni o eccezioni non esaminate nei precedenti gradi devono essere riproposte in appello e, in cassazione, indicate con specificità quanto alla loro precedente deduzione, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- Il rinvio della causa non equivale a una definizione definitiva dell'importo dovuto: il giudice di rinvio dovrà applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione e decidere gli ulteriori profili ancora controversi.
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