Ordinanza n. 41/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della “Ordinanza di demolizione e ripristino opere abusive” ai sensi dell’art.31 comma secondo del D.P.R. n.380/2001, n.7 del 12 Dicembre 2024, Registro Ordinanze Ufficio Tecnico e n.70 del 12 Dicembre 2024, Registro Generale Ordinanze, del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roccalumera, notificata in data 20 Dicembre 2024, con la quale: si ordinava ai ricorrenti, quali presunti responsabili dell’abuso, di provvedere a loro cura e spese, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di tale provvedimento, alla demolizione delle opere realizzate e/o collocate in assenza di titolo abilitativo (e precisamente: alla demolizione della tettoia aperta, ricadente sulla particella 651 sub 1 del foglio di mappa 11, realizzata in assenza di titolo abilitativo, consistente in una struttura in ferro composta da due montanti imbullonati su un base di cemento da un lato e dall’altro lato sul muro di recinzione con copertura in lamiera grecata avente dimensioni di circa ml. 6,00 x 5,45 e altezza media di circa ml. 3,10; alla rimozione dei box ricadenti sulla particella 651 sub 1, collocati in assenza di titolo abilitativo, consistenti in un box in alluminio tipico da “cantiere” avente dimensioni di circa ml. 3,00 x ml.3,20 e due box prefabbricati aventi dimensioni complessivamente di circa ml. 7,30 x 2,40; al ripristino della destinazione d’uso della porzione di terreno); si avvertiva che, non provvedendo nel termine sopraindicato alla demolizione ed al rispristino dello stato dei luoghi, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti norme urbanistiche, saranno acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune e che le stesse saranno demolite a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso; si precisava che il semplice accertamento di inottemperanza costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una tettoia e a box prefabbricati realizzati o collocati in assenza di titolo abilitativo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, notificata il 20 dicembre 2024. L'ordinanza contestata riguardava una tettoia aperta in struttura metallica con copertura in lamiera, due box prefabbricati e un box in alluminio, nonché il ripristino della destinazione d'uso del terreno. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell'atto, quelli in esso citati o comunque utili alla decisione. L'ordinanza non esamina ancora i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento demolitorio, disponendo un'integrazione documentale in vista dell'udienza di merito.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Roccalumera, ordinandogli di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati e ogni altro documento utile alla decisione, in vista dell'udienza di merito del 7 maggio 2026. Il Collegio ha precisato che la formula "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche in relazione all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Non è stata assunta alcuna decisione sulla fondatezza del ricorso o sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
È la base normativa indicata dall'amministrazione per l'ordinanza di demolizione e ripristino delle opere edilizie abusive.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Impone all'amministrazione di depositare, entro il termine per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dell'atto, richiamati o ritenuti utili al giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Consente al presidente, al magistrato delegato o al collegio di ordinare l'esibizione degli atti quando l'amministrazione non provveda al deposito.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
È richiamato per chiarire che tra gli atti utili al giudizio rientrano anche quelli suscettibili di incidere sulla valutazione dell'eventuale non invalidità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intimata non deposita il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'esibizione documentale ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a.
- L'obbligo di deposito dell'amministrazione comprende non solo gli atti espressamente richiamati o posti a fondamento del provvedimento, ma ogni documento suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
- La nozione di documenti "utili al giudizio" deve essere intesa in modo ampio e comprende anche gli atti rilevanti per verificare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
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