Cassazione Civile, Ordinanza n. 18502/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di licenza d’uso di un marchio/griffe, nel quale una società licenziante pretendeva il pagamento di fatture per royalties e altri importi. La società licenziataria ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, non contestando la debenza della somma ingiunta ma invocando in compensazione un controcredito derivante dal conguaglio di royalties e dal contributo alla pubblicità previsto dal contratto. La licenziante, a sua volta, ha dedotto di avere corrisposto somme per contributi pubblicitari che però non sarebbero state effettivamente impiegate per campagne promozionali. Nel corso del giudizio il credito litigioso è stato ceduto a una terza società, che è subentrata nel processo. In primo grado il decreto ingiuntivo è stato revocato e sono stati operati conteggi tra crediti e debiti reciproci, con condanna della licenziataria al pagamento di una somma residua. In appello tutte le impugnazioni sono state rigettate. In Cassazione la cessionaria ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle regole sull’onere della prova e sui poteri del consulente tecnico, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente supplito alla mancata prova dell’adempimento dell’obbligo pubblicitario; 2) violazione dell’art. 1223 c.c., per avere escluso la coesistenza tra danno emergente e lucro cessante e per non avere riconosciuto la restituzione delle somme versate per la pubblicità non effettuata; 3) violazione dell’art. 1241 c.c. per la compensazione operata; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente sul criterio di quantificazione del lucro cessante. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, ritenendo erronea la valutazione del danno perché il giudice di merito aveva considerato solo il mancato profitto e non anche la perdita effettiva subita, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel calcolo del danno da inadempimento contrattuale in un rapporto commerciale, occorre considerare complessivamente sia il danno emergente sia il lucro cessante, tenendo conto anche delle spese di produzione che la parte adempiente avrebbe comunque sostenuto, nonché della parte di corrispettivo eventualmente dovuta per l’adempimento parziale dell’altra parte e degli effetti favorevoli già prodotti nel patrimonio del danneggiato.
Norme richiamate
art. 194 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per censurare l’uso della consulenza tecnica; la Corte chiarisce che il CTU può acquisire elementi necessari all’indagine, ma non può supplire alla prova di fatti costitutivi che gravano sulle parti.
art. 195 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, in collegamento ai poteri del consulente tecnico d’ufficio.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo con riferimento alle preclusioni istruttorie nel giudizio d’appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro di censura per il vizio processuale e la nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di violazione di legge sostanziale, in particolare sugli artt. 1223 e 1241 c.c.
art. 1223 c.c.
La Corte ribadisce che il danno risarcibile comprende sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), da apprezzare complessivamente in relazione all’inadempimento.
art. 1241 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione tra crediti contrapposti.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per lamentare una motivazione apparente, ma la questione resta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- Nel processo civile il consulente tecnico d’ufficio può acquisire anche documenti non prodotti in giudizio quando ciò sia necessario per espletare l’incarico, ma non può sostituirsi alle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio sui fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.
- In tema di responsabilità contrattuale, il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. va ricostruito nella sua interezza, distinguendo ma coordinando danno emergente e lucro cessante, senza azzerare una componente solo perché l’altra sia stata stimata o compensata.
- Nel rapporto commerciale in cui l’inadempimento riguardi obblighi promozionali, la liquidazione del danno deve considerare anche le spese di produzione che la parte adempiente avrebbe comunque sostenuto, oltre agli effetti favorevoli già derivanti da un eventuale adempimento parziale dell’altra parte.
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto non si confonde con la domanda risarcitoria e non può essere esclusa solo perché il giudice abbia riconosciuto una parte del danno da mancato guadagno; occorre valutare separatamente le diverse voci di pregiudizio dedotte.
- Se la motivazione di merito valuta solo una delle componenti del pregiudizio patrimoniale, la decisione è censurabile per errata applicazione del criterio risarcitorio, con necessità di rinvio per una nuova quantificazione complessiva del danno.
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