Sentenza del 23/01/2017 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Operazioni di credito a medio e lungo termine - Esenzione ai fini delle imposte indirette - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'esenzione deve essere riconosciuta anche alle operazioni inerenti a un credito già esistente e che non comportano nuova provvista finanziaria. Pertanto, la rinegoziazione di precedenti operazioni di finanziamento può beneficiare del regime agevolativo, purché rientri negli altri presupposti previsti per le operazioni di credito a medio e lungo termine.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione dalle imposte indirette prevista dall'art. 15 del d.P.R. 601/1973 alle operazioni di credito a medio e lungo termine. La questione consiste nello stabilire se l'esenzione operi soltanto quando il finanziamento immette nuova liquidità nel circuito economico oppure anche quando l'operazione riguarda un credito già concesso, come nel caso della rinegoziazione di precedenti finanziamenti, senza creazione di nuova finanza.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Esenzione ai fini delle imposte indirette per le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine
La norma è interpretata in senso non restrittivo: l'esenzione non riguarda soltanto i finanziamenti che generano nuova liquidità, ma anche le operazioni relative a crediti già concessi, incluse le rinegoziazioni, purché riconducibili a un'operazione di credito a medio o lungo termine.
Massime di principio
- L'esenzione prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine può applicarsi anche quando l'operazione non introduce nuova finanza, purché modifichi o riorganizzi un rapporto di credito già esistente.
- La rinegoziazione, rifinanziamento o modifica di un precedente finanziamento non è automaticamente esclusa dall'agevolazione solo perché non comporta nuova liquidità.
- Per verificare l'applicabilità dell'esenzione occorre valutare la natura sostanziale dell'operazione, la sua durata e il collegamento con un rapporto di finanziamento, oltre agli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla legge.
- L'assenza di nuova provvista finanziaria, da sola, non costituisce un motivo sufficiente per negare l'esenzione.
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