Ordinanza n. 156/2026 - Latina, Sezione 2
per la correzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, Sez. II, 12 dicembre 2025 n. 1078 sul ricorso 635 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Latina, Sez. II, 12 dicembre 2025, n. 1078, limitatamente alla correzione del cognome di una ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrenti in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Le parti ricorrenti hanno presentato istanza di correzione di errore materiale, rilevando che nella sentenza n. 1078/2025 il cognome di una di esse era stato indicato erroneamente come “Schieppa” anziché “Schiappa”. La richiesta riguardava una svista nella rappresentazione grafica del provvedimento, evincibile dal contesto della sentenza e dalla pronuncia ottemperanda, senza contestare il contenuto sostanziale o dispositivo della decisione. Nessuna delle altre parti ha formulato opposizione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo sussistente un errore materiale riconducibile a una svista accidentale, rilevabile ictu oculi, che non incide sul contenuto essenziale né sul dispositivo della sentenza. Ha disposto la sostituzione, nella sentenza n. 1078/2025, del cognome erroneamente indicato “Schieppa” con quello corretto “Schiappa”. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e ha compensato le spese della fase di correzione, anche in considerazione della mancata opposizione delle altre parti.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
la correzione di errore materiale è ammessa per omissioni, errori materiali ed errori di calcolo
La correzione è utilizzabile per rimediare a una divergenza accidentale tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, purché l’inesattezza sia rilevabile ictu oculi e non comporti modifica del contenuto essenziale della decisione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l’annotazione della correzione sulla sentenza interessata da parte della Segreteria.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammessa quando sussiste un’inesattezza accidentale, riconducibile a omissione, svista materiale o errore di calcolo, rilevabile ictu oculi dal contesto del provvedimento e senza necessità di un’attività interpretativa o di specificazione della decisione.
- L’errore materiale riguarda la manifestazione grafica del pensiero del giudice e non la sostanza del giudizio; pertanto, il rimedio non può essere utilizzato per modificare il contenuto essenziale, motivazionale o dispositivo della pronuncia.
- L’erronea indicazione del nominativo di una parte costituisce errore materiale correggibile quando l’identità corretta risulta chiaramente dal contesto del provvedimento e dalla documentazione processuale, purché la correzione non incida sul contenuto dispositivo della decisione.
- La mancata opposizione delle altre parti all’istanza di correzione può costituire giusto motivo per compensare le spese della relativa fase processuale.
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