Sentenza del 16/10/2023 n. 28690 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di pagamento TARI 2015 per locali commerciali, sostenendo che producevano prevalentemente imballaggi secondari e terziari (rifiuti speciali non assimilabili) avviati a smaltimento a proprie cure e quindi non tassabili. Il Comune contestava la natura dei rifiuti e la genericità della denuncia, nonché la mancata indicazione delle superfici effettivamente produttrici; aveva inoltre regolamentato l'assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi del Comune, confermando che gli imballaggi terziari (e i secondari ove non attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e che il contribuente può dimostrare in giudizio la natura speciale e l'autosmaltimento, con esclusione dalla TARI della parte variabile relativa alle superfici di produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Tuttavia la Cassazione ha accolto il quarto motivo del Comune: anche ove ricorra l'esclusione della parte variabile, la quota fissa della tariffa è dovuta e non può essere esclusa. Perciò la sentenza impugnata è cassata in parte qua e rinviata alla CTR Abruzzo per quantificare la sola quota fissa dovuta sulle aree.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 (TARI)
Il presupposto della TARI ... il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Stabilisce il presupposto imponibile e prevede l'esclusione dalla TARI delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, nonché la possibilità per il Comune di disciplinare riduzioni per rifiuti assimilati avviati al riciclo.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), artt. 183, 218, 221, 224, 226
Definisce imballaggi e rifiuti da imballaggio, stabilisce il regime speciale degli imballaggi (terziari vietati nel circuito urbano; secondari ammessi solo se raccolta differenziata attivata) e i criteri di gestione e assimilazione dei rifiuti speciali.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 3
La tariffa "è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio... e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti..."
Stabilisce la struttura della tariffa in quota fissa (copertura dei costi generali e degli investimenti) e quota variabile (rapportata alla quantità di rifiuti), origine della statuizione che la quota fissa rimane dovuta anche quando la parte variabile è esclusa.
Regolamento comunale TARI (art. 3, art. 9, art. 13, art. 25)
Contiene le norme regolamentari per l'assimilazione, per le riduzioni in caso di produzione promiscua e i dati da indicare nella denuncia; il giudice può disapplicare disposizioni regolamentari che contrastino con norme di rango superiore (es. assimilazione illegittima di imballaggi terziari).
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (TARES) e successive norme sul sistema tariffario
Richiamato per ricostruire la storia normativa della disciplina dei rifiuti e della tariffazione; conferma la continuità interpretativa estesa alla TARI.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non è attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: la loro immissione nel circuito urbano è vietata e quindi le superfici dove si producono continuativamente e prevalentemente sono escluse dalla quota variabile della TARI.
- Il contribuente che invoca l'esclusione della quota variabile deve fornire prova (anche in giudizio) della natura speciale dei rifiuti, della prevalenza e continuità della loro produzione nelle specifiche aree e dell'avvenuto smaltimento autonomo mediante operatori autorizzati; documenti utili: denuncia/planimetria, formulari rifiuti, contratti di smaltimento, perizie tecniche.
- I regolamenti comunali che prevedono assimilazioni contrarie alla normativa statale in materia di imballaggi possono essere disapplicati dal giudice tributario.
- In caso di produzione promiscua esistono meccanismi regolamentari di riduzione proporzionale; quando non sia possibile la delimitazione, il Regolamento può prevedere percentuali di abbattimento sulla superficie tassabile.
- Anche se è esclusa la parte variabile della TARI per determinate superfici, la quota fissa della tariffa è comunque dovuta per intero, in quanto finalizzata a coprire i costi generali, gli investimenti e i servizi indivisibili resi dal Comune.
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