Cassazione Civile, Ordinanza n. 06151/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con cui l’amministrazione finanziaria contestava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l’indebita detrazione dell’IVA, nonché altre riprese fiscali, nei confronti di tre soggetti che avevano rivestito la qualità di ex socio, ex legale rappresentante e socia accomandante di una società cessata e cancellata dal registro delle imprese nel 2012. I contribuenti avevano impugnato gli accertamenti davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo esito favorevole; la CTR, in appello, ha invece accolto il gravame dell’Agenzia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) l’illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari, sostenendo che esso non potesse operare ove il reato fosse già prescritto e che la disciplina sopravvenuta del 2015 impedisse comunque il raddoppio; 2) la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, perché il PVC sarebbe stato notificato dopo la cessazione della società e solo a uno dei soci, senza consentire agli altri ex soci di interloquire; 3) l’inapplicabilità del raddoppio ai fini IRAP, poiché per tale tributo non vi sarebbero reati penalmente sanzionati; 4) l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè la necessità per la società di ricorrere a lavorazioni esterne in alcuni periodi dell’anno, circostanza che, a detta dei ricorrenti, avrebbe inciso sulla valutazione di inesistenza delle operazioni fatturate. È stata anche sollevata, in memoria, un’eccezione di litisconsorzio necessario tra società e soci, che la Corte ha ritenuto infondata per la pregressa cancellazione della società.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo soltanto nei limiti relativi all’IRAP e ha accolto il terzo motivo, rigettando invece il secondo e dichiarando inammissibile il quarto. In particolare ha affermato che, per i periodi d’imposta anteriori al 2016, la disciplina previgente sul raddoppio dei termini resta applicabile agli avvisi già notificati, sicché la sopravvenuta riforma del 2015 non travolge gli atti già emessi; ha però precisato che il raddoppio non opera per l’IRAP, poiché le violazioni in materia non sono presidiate da sanzioni penali. Quanto alla prescrizione del reato, la Corte ha ribadito che, ai fini del raddoppio, rileva l’obbligo di denuncia fondato su elementi obiettivamente riscontrabili, senza che l’amministrazione debba verificare cause di estinzione o di non punibilità, riservate al giudice penale. È stata inoltre esclusa la violazione del contraddittorio endoprocedimentale perché, nel caso concreto, non risultava un accesso nei locali aziendali ai sensi dell’art. 12, comma 1, dello Statuto del contribuente, e comunque i ricorrenti non avevano indicato quali elementi avrebbero potuto utilmente addurre; infine, il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a censurare una valutazione di merito e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 3; commi 1 e 2; come modificato dalla l. n. 208 del 2015
Per i periodi d’imposta anteriori al 2016 e per gli avvisi già notificati, la disciplina previgente resta applicabile nei limiti della salvezza degli atti già emessi; il raddoppio dei termini opera, nel regime ratione temporis, in presenza di fatti che comportano obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., senza che il giudice tributario debba accertare prescrizione o cause estintive del reato.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
comma 3; commi 1 e 2; come modificato dalla l. n. 208 del 2015
In materia IVA la disciplina previgente sul raddoppio dei termini vale per gli avvisi già notificati, ma il raddoppio non può operare per l’IRAP, tributo per il quale non vi è presidio penale.
art. 331 c.p.p.
L’obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato; non è necessario valutare cause di estinzione o non punibilità, riservate all’autorità giudiziaria penale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sulle regole del raddoppio dei termini e sul contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non per contestare questioni, argomentazioni o la valutazione delle risultanze probatorie.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Le garanzie partecipative ivi previste operano per gli esiti di accessi, ispezioni e verifiche nei locali aziendali; non ogni PVC le attiva automaticamente, né esse si applicano se non risulta un accesso nei luoghi indicati dal comma 1.
art. 12, comma 1, L. n. 212 del 2000
Delimita l’ambito applicativo delle garanzie del comma 7 ai controlli svolti nei locali destinati all’attività.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento del diritto di difesa, ma la sua violazione è stata esclusa nel caso concreto.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, poiché la disciplina transitoria è ragionevole e funzionale anche al buon andamento dell’amministrazione.
art. 378 c.p.c.
Norma sul deposito della memoria nel giudizio di cassazione, richiamata in apertura.
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato solo come riferimento ai reati tributari astrattamente rilevanti ai fini del raddoppio dei termini.
art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015
Ha introdotto una nuova disciplina del raddoppio subordinandolo alla tempestiva trasmissione della denuncia, ma ha fatto salvi gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015
Ha abrogato il precedente terzo comma degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e ha previsto che le nuove regole si applichino solo agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, lasciando ferma per i periodi precedenti la disciplina transitoria che salva gli atti già notificati.
art. 6-bis L. n. 212 del 2000
Citate le Sezioni Unite per ribadire la valenza generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati nella disciplina sopravvenuta, ma la decisione non fonda su tale norma l’esito del caso.
art. 7 d.l. n. 39 del 2024
Richiamato solo nel rinvio sistematico operato dalle Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale.
art. 7-bis d.l. n. 39 del 2024
Richiamato solo nel rinvio sistematico operato dalle Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale.
art. 361 c.p.
Richiamato per evidenziare che il pubblico ufficiale deve denunciare senza ritardo la notitia criminis, pena responsabilità penale per omissione o ritardo.
art. 28 d.lgs. n. 128 del 2015
Richiamato solo per escludere l’applicazione del principio di litisconsorzio tra società e soci nel caso di società già cancellata prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime previgente applicabile ratione temporis, dipende dal mero riscontro di fatti che integrino l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata, né che il procedimento penale sia instaurato o definito.
- Ai fini del raddoppio dei termini, l’amministrazione finanziaria non deve accertare la prescrizione del reato o altre cause di estinzione o non punibilità, poiché tali valutazioni spettano all’autorità giudiziaria penale.
- La riforma del 2015 sul raddoppio dei termini non travolge, per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento già notificati, essendo espressamente fatti salvi i relativi effetti dalla disciplina transitoria.
- Il raddoppio dei termini non opera per l’IRAP quando le violazioni contestate non sono assistite da sanzione penale.
- Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale previste dallo Statuto del contribuente, nel regime precedente alla disciplina sopravvenuta, si applicano alle verifiche effettuate mediante accesso, ispezione o controllo nei locali del contribuente; non bastano, di per sé, la notifica di un PVC o una verifica cd. "a tavolino".
- Nel processo tributario, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se mira in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove o delle argomentazioni del giudice, e non l’omissione di un preciso fatto storico decisivo.
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