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Sentenza

Sentenza del 28/04/2016 n. 3740 - Comm. Trib. Prov. Milano

Iva - Rapporti di coassicurazione - Clausole di delega - Esenzione Iva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta l'esenzione IVA per le prestazioni derivanti dalle clausole di delega contenute nei contratti di coassicurazione. La ragione è che tali clausole sono qualificabili come prestazioni di mandato connesse a operazioni di assicurazione e, pertanto, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. 633/1972.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle clausole di delega inserite nei contratti di coassicurazione disciplinati dall'art. 1911 c.c. Si sostiene che tali clausole, attribuendo a una delle imprese coassicuratrici il compito di gestire determinati rapporti per conto delle altre, siano riconducibili allo schema del contratto di mandato. Di conseguenza, le relative prestazioni rientrano nell'estensione dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. 633/1972 per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni assicurative.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Estende l'esenzione IVA alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di assicurazione e riassicurazione indicate ai numeri da 1 a 7.

    La norma è interpretata in senso estensivo: l'esenzione non riguarda soltanto il contratto assicurativo in senso stretto, ma anche le prestazioni di mandato funzionalmente collegate alle operazioni assicurative.

  • Art. 1911 c.c.

    Disciplina la coassicurazione.

    Le clausole di delega previste nei rapporti di coassicurazione possono essere ricondotte allo schema del contratto di mandato; per questo, le prestazioni rese in attuazione di tali clausole beneficiano dell'esenzione IVA prevista per i servizi assicurativi collegati.

Massime di principio

  • L'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative può estendersi anche a servizi accessori o collegati, purché abbiano natura di mandato, mediazione o intermediazione e siano direttamente riferibili a un'operazione assicurativa esente.
  • Per valutare l'esenzione non è decisiva soltanto la denominazione contrattuale del servizio: occorre verificare la sua effettiva funzione economica e giuridica.
  • Le clausole di delega nei contratti di coassicurazione, se attribuiscono a un coassicuratore attività svolte per conto degli altri partecipanti, possono essere trattate come prestazioni di mandato esenti da IVA.
  • L'esenzione richiede un collegamento concreto tra la prestazione resa e l'operazione assicurativa; servizi meramente amministrativi, generici o privi di tale collegamento potrebbero non rientrare nell'esenzione.

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