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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2059 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

ALER ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato la legittimità di due cartelle di pagamento relative a sanzioni e interessi per il tardivo e insufficiente pagamento di IRPEG e IRAP per l'anno 2001. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la novità delle difese dell'Agenzia in appello, la necessità della previa comunicazione di irregolarità, la carenza di motivazione delle cartelle, la tardività dell'iscrizione a ruolo, l'illegittimità della seconda cartella e l'assenza di colpevolezza o la sproporzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le argomentazioni dell'Agenzia in appello non costituivano domanda nuova; che, per sanzioni relative a omesso o ritardato pagamento risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione, è possibile procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza previa contestazione, salvo che emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; che le cartelle erano sufficientemente motivate; che l'iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle erano tempestive secondo la disciplina transitoria applicabile; e che non erano ravvisabili né l'assenza dell'elemento soggettivo né una violazione del principio di proporzionalità. ALER è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte dovute. La Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dal controllo, senza preventiva comunicazione, quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3

    possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi

    Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento possono essere iscritte direttamente a ruolo, anche se la violazione emerge dal controllo automatizzato della dichiarazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2

    La previa instaurazione del contraddittorio è necessaria, nell'ambito del controllo automatizzato, solo quando emergano incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    Ha fissato i termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, con efficacia transitoria anche per situazioni anteriori e pendenti.

  • D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, come sostituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter

    Per le dichiarazioni presentate nel 2001 la cartella doveva essere notificata entro il quinto anno successivo; per quelle presentate nel 2002 e 2003 entro il quarto anno. La disciplina è stata applicata dalla Corte come norma transitoria.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 7

    Le disposizioni generali sulla colpevolezza e sulla determinazione della sanzione non consentono di escludere automaticamente la responsabilità per il semplice fatto di avere utilizzato il metodo previsionale, quando il versamento sia inferiore alla soglia legalmente richiesta.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la comunicazione di irregolarità non è sempre obbligatoria: è necessaria soprattutto quando l'Amministrazione rileva incertezze su elementi rilevanti o quando il contribuente deve essere messo in condizione di fornire chiarimenti.
  • Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento, se risultano direttamente dai dati dichiarati e dai controlli automatizzati, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza una previa contestazione formale.
  • Una cartella è sufficientemente motivata quando consente al contribuente di comprendere la ragione della pretesa e di predisporre una difesa effettiva; non è indispensabile una motivazione estesa se i riferimenti riportati sono chiari.
  • La tempestività della cartella deve essere verificata applicando il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente per il periodo interessato, comprese eventuali disposizioni transitorie applicabili ai procedimenti pendenti.
  • L'utilizzo del metodo previsionale per calcolare gli acconti non esonera dal pagamento delle sanzioni se l'importo versato risulta inferiore alla soglia minima prevista dalla legge; la sola previsione errata dell'imposta non dimostra automaticamente l'assenza di colpevolezza.
  • Nel giudizio tributario d'appello l'Amministrazione non introduce una domanda nuova quando si limita a fornire argomentazioni difensive ulteriori a sostegno della medesima pretesa contenuta nell'atto impositivo.

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