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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15604/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'ente previdenziale, di due provvedimenti di agevolazione/esonero contributivo fruiti da una società cooperativa in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore. Il giudice di merito ha ritenuto che il beneficio non spettasse perché il lavoratore, nei sei mesi precedenti l'assunzione, era risultato occupato presso un'altra società con contratto part-time e quindi non poteva considerarsi inoccupato ai fini della norma agevolativa. La società ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con due motivi strettamente connessi, la violazione della legge n. 190/2014, art. 1, comma 118, e degli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che il precedente rapporto part-time non dovesse escludere l'esonero perché la norma mira a favorire occupazione stabile e, nel caso di specie, l'assunzione avrebbe trasformato la posizione del lavoratore in un rapporto a tempo indeterminato per le ore effettivamente svolte. Con il secondo motivo ha denunciato anche la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che, se il precedente rapporto fosse stato riqualificato ab origine come lavoro a tempo indeterminato solo a seguito di accertamento ispettivo e tale circostanza non fosse conoscibile al momento dell'assunzione, ciò non avrebbe dovuto gravare sulla buona fede del nuovo datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha interpretato l'art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 nel senso che l'esonero contributivo spetta solo per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti non risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Poiché il lavoratore era stato occupato, anche se part-time, con contratto a tempo indeterminato nel semestre anteriore, la condizione ostativa era integrata. La Corte ha inoltre escluso che la buona fede del datore di lavoro o la mancata conoscenza del pregresso rapporto potessero incidere sull'applicazione del beneficio, trattandosi di presupposti normativi di natura oggettiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 118, L. n. 190/2014

    «al fine di promuovere forme di occupazione stabile ... è riconosciuto ... l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali ... L'esonero ... spetta ... con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro»

    La norma ha finalità promozionale dell'occupazione stabile e richiede, in modo oggettivo, che il lavoratore assunto non sia stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti; il precedente rapporto part-time a tempo indeterminato integra la causa ostativa.

  • d.lgs. n. 81/2015, artt. 4 e 7

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il precedente rapporto part-time non dovrebbe impedire l'esonero; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a escludere che incidano sulla condizione ostativa prevista dalla legge n. 190/2014.

  • art. 1175 c.c.

    La buona fede/correttezza invocata dal datore di lavoro non è idonea a superare il dato oggettivo richiesto dalla disciplina dell'esonero contributivo.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del rapporto e nell'uso del beneficio non può incidere su un requisito normativo espresso in termini oggettivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per la fruizione di esoneri contributivi finalizzati a promuovere occupazione stabile, la verifica del requisito relativo all'assenza di pregressa occupazione a tempo indeterminato nel semestre antecedente ha natura oggettiva e prescinde dalla consapevolezza del datore di lavoro.
  • Un rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato costituisce comunque occupazione stabile e, se collocato nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, impedisce l'accesso al beneficio previsto dalla norma.
  • La buona fede del nuovo datore di lavoro non può neutralizzare una condizione legale espressamente prevista per l'accesso a un'agevolazione contributiva.
  • Quando la legge collega un beneficio a requisiti oggettivi di status del lavoratore, l'eventuale emersione successiva di circostanze preesistenti tramite accertamento ispettivo non rileva in senso favorevole al beneficiario se tali circostanze integrano ex ante una causa ostativa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiBancario e finanziarioLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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