Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1714/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 649 del 7 aprile 2025, limitatamente all’erronea indicazione nella motivazione dell’importo oggetto di condanna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 649 del 7 aprile 2025. L’istanza riguardava la motivazione della sentenza, nella parte in cui, richiamando il dispositivo della sentenza n. 1437/2023 del Tribunale di Cosenza, indicava erroneamente in euro 2.465,86 la somma dovuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, anziché nel corretto importo di euro 20.465,86. L’errore è stato prospettato come mero refuso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’indicazione dell’importo di euro 2.465,86 costituisse un mero errore materiale. Ha quindi disposto la correzione della motivazione della sentenza n. 649/2025, sostituendo la somma di euro 2.465,86 con quella di euro 20.465,86 nella statuizione relativa alla condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento in favore dell’impresa. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.

    La decisione dispone che la correzione dell’errore materiale sia annotata dalla Segreteria sulla sentenza corretta, secondo quanto previsto dalla norma processuale.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale è ammissibile quando la decisione contiene un refuso meramente materiale, desumibile dal contenuto della pronuncia e non incidente sull’attività valutativa o decisoria del giudice.
  • Quando l’importo indicato nella motivazione è erroneo per mero refuso, ma il corretto importo risulta dal provvedimento giudiziario richiamato e dal contesto della decisione, il giudice può correggere la motivazione senza modificare il contenuto sostanziale della decisione.
  • L’accoglimento dell’istanza di correzione comporta l’annotazione della rettifica da parte della Segreteria secondo l’art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.