Cassazione Penale, Ordinanza n. 21017/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla recidiva e insindacabile in cassazione la diversa valutazione di merito proposta dalla difesa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino, ha rideterminato la pena in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.400 di multa per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale, con fatti commessi fino a gennaio 2024. L'unico motivo di ricorso riguardava il trattamento della recidiva: la difesa ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, contestando la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato pregresse condanne anche specifiche, la perseveranza dell'imputato nella commissione di reati della stessa indole dopo un periodo di lontananza dal crimine, e la modalità dell'attività illecita, svolta con incontri prestabiliti e con una rete di acquirenti e disponibilità non irrisorie di droga. La censura è stata ritenuta una mera contrapposizione di valutazioni di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per i fatti di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità oggetto di condanna
art. 337 c.p.
norma incriminatrice richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto di condanna
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
si richiama il principio per cui in sede di legittimità non sono consentite mere diverse valutazioni di merito contrapposte alla motivazione del giudice di appello
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle circostanze di fatto e della personalità dell'imputato alla motivazione del giudice di merito è inammissibile, se non confronta specificamente le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere legittimamente riconosciuta quando la motivazione valorizzi precedenti condanne omogenee, la perseveranza nella commissione di reati della stessa indole e elementi concreti da cui desumere una qualificata propensione a delinquere.
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito probatorio, ma solo il controllo sulla razionalità e completezza del ragionamento decisorio.
- La modalità organizzata dell'attività illecita e la disponibilità di una rete di acquirenti possono costituire elementi idonei a corroborare il giudizio sulla personalità criminale ai fini del riconoscimento della recidiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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