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Ordinanza

Ordinanza n. 327/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza: - mediante nomina del commissario ad acta, della sentenza n. 436/2021 del TAR Abruzzo – L’Aquila che ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di L’Aquila sull''istanza presentata il 27.6.2024 dall''ing. Caroli per la “conclusione di procedimento amministrativo, anche in ottemperanza a decisioni del giudice amministrativo".

Giustizia amministrativa202400279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza n. 436/2021 del TAR Abruzzo – L'Aquila

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza n. 436/2021, che aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell'Aquila sull'istanza presentata il 27 giugno 2024 per la conclusione di un procedimento amministrativo, il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione in data 30 gennaio 2026. Ha dedotto l'inerzia del commissario ad acta nominato il 23 aprile 2025 e ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato. Il commissario, dopo avere ottenuto una prima proroga con ordinanza n. 453 del 16 ottobre 2025, ha chiesto una seconda proroga con nota depositata il 3 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, per ragioni di speditezza, di non sostituire allo stato il commissario ad acta, accogliendo la sua seconda richiesta di proroga. Ha concesso un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, per l'esatta esecuzione del giudicato. Il termine è stato espressamente qualificato come perentorio. Il Collegio ha inoltre precisato che la tempestiva ed esatta esecuzione dell'incarico costituisce un obbligo di legge del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, con le conseguenze previste in caso di ulteriore inerzia ingiustificata. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al commissario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente quale disciplina del giudizio di ottemperanza e dell'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente quale base processuale dei poteri del giudice dell'ottemperanza e della nomina e gestione dell'incarico del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, ove il commissario ad acta chieda una proroga del termine per l'esecuzione del giudicato, il giudice può concederla senza procedere immediatamente alla sostituzione del commissario, quando ciò sia ritenuto funzionale alla speditezza della procedura.
  • La proroga concessa dal giudice dell'ottemperanza può essere qualificata come perentoria; il commissario deve quindi eseguire tempestivamente ed esattamente l'incarico entro il termine assegnato.
  • Il commissario ad acta, in quanto ausiliario del giudice, è gravato da un obbligo di legge di tempestiva ed esatta esecuzione dell'incarico; l'ulteriore inerzia ingiustificata può comportare le conseguenze previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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