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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 14573 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1999-2004, con cui l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che XXX S.A., società estera, disponesse in Italia di una stabile organizzazione materiale e personale, operante tramite XX s.r.l. e S.J.G. Venivano contestati, tra l'altro, la legittimazione passiva della società italiana e della persona fisica, la validità delle notificazioni, la sussistenza della stabile organizzazione, il metodo induttivo di determinazione del reddito, l'utilizzo delle presunzioni bancarie, la mancata acquisizione di elementi provenienti dal procedimento penale e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, confermando la valutazione della Commissione tributaria regionale sulla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, individuata sia nella struttura materiale rappresentata da XX s.r.l. sia nella struttura personale rappresentata da S.J.G. La Corte ha precisato che gli avvisi erano rivolti come debitrice esclusivamente a XXX S.A. e che la notificazione presso il rappresentante e la struttura operativa italiana non era inesistente. Ha inoltre confermato la legittimità dell'accertamento induttivo e dell'inversione dell'onere della prova, nonché l'irrilevanza, ai fini del processo tributario, della mancata acquisizione della consulenza penale. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 162

    La stabile organizzazione può essere accertata valorizzando la realtà sostanziale dell'attività svolta in Italia, anche quando essa sia formalmente articolata attraverso soggetti distinti. Non è indispensabile che la struttura italiana abbia autonoma personalità giuridica, autonomia gestionale o contabile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Quando la contabilità o gli elementi disponibili risultano inattendibili o insufficienti, l'Amministrazione può determinare induttivamente il reddito sulla base di presunzioni. Una volta forniti elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente dimostrare l'inesattezza della ricostruzione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 32, comma 1, n. 2

    Le movimentazioni bancarie possono costituire presunzione di ricavi o compensi non dichiarati. La semplice indicazione dei beneficiari dei prelievi non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente l'estraneità delle operazioni all'attività produttiva di reddito.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    cause di non punibilità e disapplicazione delle sanzioni

    La disapplicazione delle sanzioni richiede la prova delle specifiche condizioni previste dalla norma. Nel caso esaminato non è stata riconosciuta l'assenza di dolo o colpa.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20

    divieto di sospensione del processo tributario per pendenza del processo penale

    Il processo tributario non deve essere sospeso per il solo fatto che sia pendente un procedimento penale relativo ai medesimi fatti.

  • Artt. 2697 e 2727 c.c.

    onere della prova e presunzioni

    L'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi dotati dei requisiti di legge; quando ciò avviene, il contribuente deve offrire una prova contraria specifica e documentata.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    omesso esame di un fatto decisivo

    Non è consentito utilizzare il motivo per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito.

  • Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 14916 del 2016

    inesistenza e nullità della notificazione

    L'inesistenza della notificazione ricorre solo in presenza della totale mancanza dell'atto o dell'assenza degli elementi essenziali che rendano riconoscibile l'attività notificatoria. Gli errori relativi al luogo di notifica comportano normalmente nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo con efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • Per stabilire l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia conta soprattutto la realtà economica e operativa, non la sola forma societaria o la separazione giuridica tra società estera, società italiana e persone fisiche.
  • Una società estera può essere assoggettata a imposizione in Italia quando dispone stabilmente di una sede, di persone o di strutture che svolgono attività idonee a produrre reddito per suo conto.
  • La notificazione di un avviso presso il rappresentante o presso la struttura operativa italiana può essere valida o comunque sanabile, anche se non effettuata presso la sede legale estera, quando sussiste un collegamento concreto con l'organizzazione italiana e il destinatario ha impugnato l'atto.
  • In caso di accertamento induttivo, il contribuente deve contrastare le presunzioni dell'Amministrazione con documentazione puntuale, non con contestazioni generiche o con la sola indicazione di circostanze alternative.
  • Le risultanze di un procedimento penale non vincolano automaticamente il giudice tributario e la pendenza del processo penale non impone la sospensione del giudizio fiscale.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le contestazioni devono riguardare effettive violazioni di legge o vizi motivazionali decisivi e specificamente documentati.
  • Le eccezioni relative alla decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento devono essere sollevate tempestivamente e non possono, di regola, essere proposte per la prima volta in appello.

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