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Legge

L.R. FVG 13/2002

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

Normativa regionaleL.R. FVG 13/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce numerose modifiche settoriali alla normativa regionale 2002 in materia di programmazione, enti locali, agricoltura, commercio, turismo, sanità, politiche sociali, ambiente, foreste, trasporti e urbanistica. Molte previsioni sono transitorie o riferite ai soli anni 2002-2004, con diverse decorrenze dal 2003 o dal 1 luglio 2002.

Disposizioni collegate alla finanziaria 2002 del Friuli Venezia Giulia

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002 del Friuli Venezia Giulia

La legge interviene in modo ampio e frammentato su numerosi settori dell’ordinamento regionale friulano. La disciplina risultante riguarda soprattutto organizzazione amministrativa, enti locali, attività economiche, politiche sociali, territorio, ambiente e foreste, con molte norme finanziarie e transitorie legate agli esercizi 2002-2004.

Programmazione, accordi di programma e patrimonio regionale

La Regione disciplina nuovamente i progetti di intervento e gli accordi di programma con le Province per iniziative di prioritaria rilevanza per lo sviluppo economico e il riequilibrio territoriale. Gli accordi, approvati con decreto del Presidente della Regione, devono definire coordinamento delle azioni, condizioni, tempi, controlli, risorse, finanziamenti e soggetti realizzatori; i mezzi finanziari sono trasferiti alle Province dopo l’approvazione.

In materia patrimoniale e finanziaria:

  • il commissario previsto dalla legge regionale 2/2000 può sostenere le spese generali di funzionamento con fondi regionali;
  • la vendita di beni mobili non più utilizzabili e di valore non superiore a 1.000 euro può avvenire a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta;
  • l’uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili regionali può essere concesso in concessione, anche gratuitamente per enti pubblici indicati dalla legge;
  • è regolata la messa a disposizione gratuita alle Province di beni immobili e mobili per le funzioni trasferite dall’Agenzia regionale per l’impiego;
  • si interviene anche sulle società regionali e sulla fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione e di altri enti pubblici soci.

Enti locali, controlli e organizzazione istituzionale

Sul versante degli enti locali la legge:

  • consente, per piccole porzioni di territorio e senza trasferimento di popolazione, la rettifica del confine comunale per ragioni topografiche o esigenze locali, con accordo tra i Comuni e recepimento da parte del Presidente della Regione;
  • disciplina il caso di una sola lista o di un solo gruppo di liste nei Comuni fino a 15.000 abitanti, prevedendo la validità dell’elezione solo se sono raggiunte soglie minime di votanti e voti validi al candidato sindaco;
  • ridefinisce il sistema di esame di legittimità delle deliberazioni degli enti locali, sopprimendo il controllo necessario generalizzato e mantenendo controlli solo su richiesta degli organi deliberanti o di un quinto dei consiglieri, oltre a lasciare il controllo preventivo sulle IPAB per bilanci, variazioni e rendiconti;
  • abroga le disposizioni incompatibili e quelle sul precedente procedimento di controllo;
  • afferma il principio di autonomia normativa degli enti locali per la disciplina delle funzioni trasferite, salvo principi fondamentali regionali.

Sono inoltre previsti:

  • un nuovo limite d’impegno decennale a favore delle Province, dal 2003, destinato in parte ai Comuni non capoluogo e in parte a interventi provinciali;
  • una disciplina transitoria sui rapporti di lavoro a tempo determinato degli enti locali per il solo anno 2002;
  • l’inclusione di specifiche categorie di personale nel conteggio utile ai fini dei trasferimenti;
  • la possibilità, per gli statuti provinciali, di trasformare il gettone di presenza del consigliere in indennità di funzione;
  • la determinazione regionale delle indennità e dei gettoni degli amministratori locali, con applicazione dal 1 gennaio 2003 e conseguente abrogazione della precedente legge regionale del 1996.

Sviluppo della montagna, contributi per riscaldamento e PRTAEG

Per lo sviluppo della montagna vengono ridefinite le condizioni di accesso ai contributi per il riscaldamento delle prime abitazioni nei Comuni e nelle porzioni di territorio ricadenti in zona climatica F. Il contributo annuo è fissato in:

  • 310 euro per nuclei con reddito complessivo non superiore a 10.330 euro;
  • 207 euro per nuclei con reddito compreso tra 10.330,01 euro e 20.659 euro. Le domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge sono soggette alle nuove regole, efficaci dalla pubblicazione sul BUR.

Sul piano dell’innovazione amministrativa, la Regione deve predisporre entro dodici mesi il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG); nelle more, e comunque entro il 15 maggio 2002, adotta linee di indirizzo che costituiscono il piano.

Rapporti internazionali e cooperazione decentrata

La legge autorizza l’attuazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria 2000-2006, secondo il programma approvato dalla Commissione europea. Vengono inoltre ampliati gli ambiti dei finanziamenti regionali per iniziative promozionali e di cooperazione, includendo attività sul territorio regionale, nazionale ed estero e interventi di cooperazione decentrata anche nell’ambito di programmi governativi, di organizzazioni internazionali, di Regioni italiane ed estere e di Stati esteri.

È inoltre sostituito il soggetto destinatario di alcuni fondi regionali, passando da Friulia SpA al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale – Informest.

Agricoltura, agriturismo, ittiturismo, credito agrario e qualità dei prodotti

La disciplina agricola è molto articolata e comprende:

  • finanziamenti all’ERSA per progetti sperimentali, dimostrativi e pilota in aziende prescelte, anche tramite aziende partecipate;
  • assimilazione dell’ittiturismo all’agriturismo, con estensione delle regole dell’agriturismo all’attività ittituristica ove non diversamente previsto;
  • riconoscimento dei prodotti tradizionali e di specifici prodotti certificati come assimilati ai prodotti tipici regionali;
  • regolamento di raccordo tra agriturismo, ittiturismo e pescaturismo;
  • semplificazioni e chiarimenti su corsi, attestazioni di frequenza, sospensione dell’autorizzazione comunale e sanzioni per l’attività agrituristica;
  • revisione delle percentuali di contributo in regime de minimis per interventi nel settore agrituristico;
  • disciplina transitoria per le domande già presentate;
  • prosecuzione degli interventi creditizi agricoli oltre la scadenza originaria e trasferimento delle funzioni gestionali al direttore del servizio competente;
  • promozione della ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con attenzione all’insediamento dei giovani, nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato;
  • modifiche alla normativa sulla riproduzione animale, con istituzione di commissioni regionali e disciplina dei certificati;
  • riconoscimento dell’ERSA come organismo di certificazione della qualità e designazione del suo laboratorio per controlli ufficiali sui prodotti alimentari.

Sono anche previste norme transitorie e finanziarie, tra cui l’applicazione dal 1 gennaio 2004 di alcune disposizioni e controlli in loco su un campione minimo del 5% delle domande liquidate nell’ultimo anno del vincolo.

Commercio, fiere, orari, pubblici esercizi e vendita al dettaglio

In materia commerciale la legge interviene su più fronti:

  • amplia le finalità di sostegno alle attività fieristiche e introduce una qualificazione delle manifestazioni fieristiche in rilevanza nazionale, regionale o locale;
  • disciplina i requisiti minimi per il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche con regolamento regionale;
  • ridefinisce alcune ipotesi di esenzione o autorizzazione per la vendita di prodotti da parte di soggetti particolari, inclusi farmacisti, medici veterinari ed enti pubblici;
  • modifica i requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, la formazione professionale degli operatori alimentari e dei corsi di aggiornamento;
  • consente ai CAT e ai loro centri di coordinamento di supportare la Direzione regionale nelle attività istruttorie e formative, compresi i corsi abilitanti per mediatori e agenti/rappresentanti;
  • prevede che grandi strutture di vendita oltre 5.000 mq vadano collocate in zona urbanistica commerciale propria, con istituzione della zona omogenea HC;
  • ridefinisce gli orari e le chiusure degli esercizi di vendita al dettaglio, con libertà di orario per gli esercizi di vicinato e disciplina regolamentare per gli altri;
  • impone la comunicazione al Comune della cessazione dell’attività di vendita entro 30 giorni;
  • disciplina i mercati e le fiere, consentendone la gestione operativa in concessione ai CAT o ai loro centri di coordinamento;
  • interviene sulla disciplina dei pubblici esercizi e sulla somministrazione di alimenti e bevande in centri commerciali e in edifici storici pubblici.

Vi sono inoltre numerose norme transitorie sul periodo di proroga della disciplina previgente, sulle grandi strutture già autorizzate, sui complessi commerciali e sull’adeguamento dei vincoli urbanistici e autorizzativi.

Turismo, agenzie turistiche e professioni alpine

La legge riforma l’assetto delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT), qualificate come enti funzionali regionali con personalità giuridica e autonomia gestionale, patrimoniale e contabile. Le precedenti aziende di promozione turistica sono trasformate in AIAT e viene fissata la soppressione dell’Azienda regionale per la promozione turistica dal 2 marzo 2003, con commissariamento, mobilità del personale e collaborazione della Direzione regionale competente.

Sono inoltre previsti:

  • finanziamenti al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina per corsi e attività di promozione dell’alpinismo e dello sci alpinismo;
  • modifiche a termini procedurali, classificazioni turistiche e requisiti dei rifugi escursionistici;
  • rimborso alle aziende turistiche di quanto erogato al personale nel 2002 fino all’inquadramento nel ruolo unico regionale;
  • trasferimento al fondo sociale regionale delle disponibilità dei fondi assistenziali costituiti presso le aziende turistiche.

Sanità, servizi socio-sanitari e strutture assistenziali

Il settore sanitario è inciso da norme molto rilevanti. La legge consente la sperimentazione di nuovi modelli gestionali basati su collaborazione tra strutture del Servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche tramite società miste pubblico-private, con requisiti stringenti sulla partecipazione pubblica, sulla limitazione della quota privata, sulla durata e sullo scioglimento in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Per gli investimenti sanitari:

  • sono disciplinate la riallocazione dei finanziamenti già concessi e la presentazione dei progetti esecutivi;
  • si modificano le regole sui pareri del Nucleo di valutazione e sui progetti definitivi/esecutivi;
  • si consentono accordi preliminari al convenzionamento con privati per residenze sanitarie assistenziali, tramite procedura ad evidenza pubblica.

Ulteriori disposizioni riguardano:

  • la collocazione di strutture per disabili, con accesso esteso anche alle Province in sede di prima applicazione;
  • il trasferimento delle funzioni sociali ai Comuni dal 1 gennaio 2003, con disciplina delle risorse e del personale nei distretti;
  • una sperimentazione biennale di contributi ai soggetti privati senza fine di lucro per migliorare la qualità dei servizi di asili nido;
  • l’equiparazione dell’adozione di un bambino fino a 10 anni alla nascita di un figlio ai fini delle provvidenze di legge;
  • l’istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
  • norme sugli interventi a favore degli immigrati, l’osservazione permanente dei fenomeni migratori e la collaborazione con associazioni convenzionate;
  • l’istituzione della Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche;
  • il diritto di prelazione dei Comuni sugli immobili delle Aziende per i servizi sanitari, per acquisto o comodato ad uso socio-assistenziale.

Istruzione, cultura, corregionali all’estero e lingua friulana

La normativa interviene su contributi per studenti e famiglie, su istituti non statali, su ricerca e cultura e sulla lingua friulana. In particolare:

  • amplia i destinatari di contributi per corregionali all’estero e studenti di origine friulana, includendo corsi di formazione professionale, istruzione secondaria superiore e università in Friuli Venezia Giulia;
  • introduce un contributo fino a 520 euro per famiglie con reddito imponibile non superiore a 26.000 euro con studenti di scuola secondaria superiore, per trasporto e libri di testo;
  • modifica i criteri per assegni e contributi nel settore istruzione/cultura, con soglie di reddito e riduzioni per figli o componenti senza reddito;
  • ridefinisce l’istruttoria dei progetti di ricerca e la composizione della commissione regionale, con durata limitata e rinnovo parziale;
  • adegua i contributi a enti e istituti culturali, l’ente teatrale regionale e la fondazione per lo spettacolo;
  • interpreta estensivamente alcune forme di contributo per la tutela e valorizzazione di monumenti e compendi;
  • istituisce un organismo regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana, con compiti di indirizzo, coordinamento, consulenza scientifica e vigilanza sulla grafia ufficiale;
  • prevede la soppressione progressiva dell’Osservatorio regionale della lingua e cultura friulana al momento dell’approvazione dello statuto del nuovo organismo.

Lavoro, cooperazione sociale e dati personali

La legge contiene una disciplina organica del trattamento dei dati personali per Regione e Province, con titolarità separata, regole di comunicazione e diffusione, trattamento dei dati sensibili per finalità di interesse pubblico e rinvio alla legge n. 675/1996. La disposizione decorre dal 1 luglio 2002.

In materia cooperativa e di cooperazione sociale:

  • si aggiornano gli obblighi informativi delle cooperative verso l’amministrazione regionale;
  • si introduce la figura dei soci fruitori nelle cooperative sociali;
  • si attribuiscono alle Province funzioni di incentivazione delle cooperative sociali, con contributi per investimenti, consulenze, oneri previdenziali e assistenziali, spese di impianto e sostegno ai consorzi;
  • si prevede un regolamento regionale per i criteri di esercizio di tali funzioni.

Sono inoltre disciplinate le modalità di nomina e durata di alcuni organi collegiali e i criteri di accesso a finanziamenti per fondazioni e altri soggetti.

Ambiente, rifiuti, VIA, acque e attività estrattive

Il settore ambientale è interessato da numerosi aggiornamenti:

  • le competenze amministrative in materia di impianti a rischio e autorizzazioni atmosferiche sono attribuite alla Direzione regionale dell’ambiente, con supporto dell’ARPA;
  • sono disciplinati gli interventi sostitutivi della Regione in caso di inerzia comunale in materia di rifiuti;
  • si modificano le regole per la gestione dei rifiuti agricoli e dei servizi di raccolta;
  • si introducono regole transitorie sugli scarichi, l’assimilazione delle acque reflue domestiche e le autorizzazioni provvisorie in caso di avviamento o guasto degli impianti di depurazione;
  • si aggiorna la disciplina regionale sulla valutazione di impatto ambientale, includendo una procedura di verifica per i progetti dell’allegato B e rendendo pubblici gli esiti;
  • si interviene sulle attività estrattive, prevedendo la proroga di autorizzazioni, la destinazione delle sanzioni al recupero di aree degradate e la pianificazione regionale delle attività estrattive.

Foreste e patrimonio forestale

La disciplina forestale viene riscritta in modo ampio. Per acquisti, noli, manutenzioni e forniture, le strutture forestali regionali possono usare il regolamento in economia o trattativa privata fino a 100.000 euro IVA esclusa.

Il nuovo regolamento forestale deve coordinare:

  • pianificazione forestale;
  • utilizzazione dei boschi e tagli boschivi;
  • interventi infrastrutturali e di cantiere;
  • progetti di riqualificazione forestale e ambientale;
  • vincolo idrogeologico, cambi di coltura e interventi urbanistico-edilizi;
  • procedure semplificate e fattispecie esenti.

Sono inoltre ridefinite:

  • le sanzioni per danno forestale e per omissione di dichiarazioni o autorizzazioni;
  • la disciplina transitoria fino all’entrata in vigore del regolamento;
  • l’utilizzo dei proventi sanzionatori per il recupero e la valorizzazione di aree degradate;
  • la possibilità di trasferire gratuitamente in proprietà a Comuni e associazioni di volontariato i mezzi e le attrezzature forestali concessi in usufrutto o comodato.

Trasporti e mobilità

In materia di trasporti la legge consente alla Provincia concedente di autorizzare modifiche dei programmi di esercizio delle autolinee, a parità di costo e previo accordo con il concessionario, con notifica alla Direzione regionale e possibilità di intervento entro 60 giorni. Si consente inoltre la presentazione dei programmi provinciali tramite protocolli di intesa, senza maggiori oneri regionali.

Ricostruzione post-terremoto e disposizioni edilizie transitorie

La parte più ampia e tecnicamente rilevante riguarda la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli e le provvidenze per il Vajont. La legge:

  • estende il regime di assunzione a carico della Regione delle spese di alcune controversie edilizie connesse alla non corretta esecuzione dei lavori pubblici delegati ai Comuni, ma solo per controversie iniziate prima dell’entrata in vigore della legge e con specifiche condizioni di insolvenza dell’impresa;
  • riapre e disciplina termini per la presentazione di domande contributive in varie fattispecie edilizie, spesso fissandoli in sei mesi o trenta giorni;
  • prevede verifiche documentali mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con controlli d’ufficio in caso di mancato riscontro;
  • consente la sanatoria o la non applicazione della decadenza in diversi casi di mancata ultimazione dei lavori, soprattutto quando vi siano contestazioni sull’esecuzione dell’intervento assistito da contributi;
  • disciplina il reimpiego dei proventi da alienazione di unità immobiliari, la priorità per interventi su edifici pericolanti e la possibilità di utilizzare contributi per lotti funzionali o opere diverse purché non muti la finalità originaria;
  • contiene numerose norme di salvaguardia per provvedimenti già adottati, domande già presentate e contributi già erogati.

Molte disposizioni di questa parte hanno applicazione limitata ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge o riferiti a termini già scaduti, con forte carattere transitorio e di chiusura di procedimenti storici.

Edilizia abitativa, urbanistica e infrastrutture

La legge modifica la normativa regionale sull’edilizia residenziale e urbanistica, prevedendo tra l’altro:

  • parcheggi privati su aree comunali anche non pertinenziali, con diritto di superficie e convenzione;
  • liberazione del vincolo di pertinenzialità per i parcheggi dopo cinque anni e dopo almeno due tentativi di vendita;
  • ampliamenti di edifici pubblici o di pubblica utilità in deroga agli indici urbanistici, previa delibera del Consiglio comunale;
  • modifiche alle procedure di classificazione paesaggistica e tecnico-edilizia;
  • utilizzo di giacenze ATER per programmi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata;
  • modifiche ai criteri di formazione delle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica, alle riserve per lavoratori emigranti, alle provvidenze per disabili e alla cessione di alloggi regionali;
  • contributi e anticipazioni per interventi edilizi su abitazioni e per il recupero di edifici a schiera, con limite massimo di 25.000 euro per proprietà;
  • contributi per sostituzione di impianti a gasolio con gas metano o fonti rinnovabili, applicabili alle domande dal 1 gennaio 2003;
  • interventi specifici per opere pubbliche con finanziamenti trasferiti e nuove denominazioni di capitoli di bilancio.

Decorrenze, norme transitorie e obsolescenza pratica

La legge presenta numerose decorrenze puntuali:

  • 31 maggio 2002 come entrata in vigore generale;
  • 1 luglio 2002 per il trattamento dei dati e per alcune funzioni regionali/provinciali;
  • 1 gennaio 2003 per indennità amministratori locali, trasferimento di funzioni sociali, alcuni contributi e diversi regimi di finanziamento;
  • 2 marzo 2003 per la soppressione dell’Azienda regionale per la promozione turistica;
  • 31 dicembre 2003 o 31 dicembre 2002 per alcuni termini speciali;
  • 1 gennaio 2004 per talune applicazioni in agricoltura.

Molte previsioni sono oggi solo di interesse storico o di ricostruzione della disciplina, perché riferite a bilanci 2002-2004, a procedimenti già conclusi o a regimi transitori ormai esauriti. La legge resta però utile come fonte di modifica testuale di più settori dell’ordinamento regionale friulano.

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