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Circolare

Circolare numero 53 del 07-05-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni per l'accesso all'indennità una tantum prevista dall'art. 6 del decreto‑legge 27/02/2026, n. 25, a favore di collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi e professionisti che, alla data del 18/01/2026, risiedevano, erano domiciliati o operavano esclusivamente o prevalentemente nei Comuni della Calabria, Sardegna e Sicilia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'indennità copre il periodo 18/01/2026-30/04/2026, ha misura di 500 euro per ogni sospensione fino a 15 giorni e tetto massimo di 3.000 euro, e va richiesta all'INPS entro il 20/06/2026 tramite canali telematici o patronati; sono previste verifiche, recupero degli indebiti, monitoraggio del limite di spesa e specifiche istruzioni contabili e fiscali.

Indennità una tantum a favore di collaboratori, agenti, lavoratori autonomi e professionisti danneggiati dagli eventi meteorologici dal 18/01/2026 - art. 6, dl n. 25/2026

Punti principali

Destinatari

Categorie ammesse: collaboratori coordinati e continuativi (inclusi dottorandi, assegnisti, medici in formazione), titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi e professionisti (compresi titolari d'impresa), iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza. Sono specificate le gestioni previdenziali interessate (Gestione separata INPS, INPGI, ENPAPI, gestioni speciali INPS, ex ENPALS, enti privatizzati).

Requisiti e periodo

Residenza, domicilio o attività esclusiva/prevalente nei Comuni interessati alla data del 18/01/2026; attività avviata alla stessa data; sospensione dell'attività dovuta agli eventi meteorologici indicati nell'Allegato n. 1; periodo di riferimento 18/01/2026-30/04/2026.

Misura dell'indennità

500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni; importo massimo per beneficiario 3.000 euro; fino a sei periodi di sospensione (anche continuativi) non sovrapposti; nessun accredito di contribuzione figurativa per i periodi di fruizione.

Presentazione della domanda

Domanda telematica all'INPS entro il 20/06/2026 (servizio attivo dal 20/04/2026) con autenticazione SPID livello 2+, CIE, CNS o eIDAS, oppure tramite patronati o Contact Center Multicanale. In domanda va dichiarato il periodo di sospensione e la categoria di appartenenza; sono richieste autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000; l'INPS effettua verifiche dei requisiti e può avviare recuperi in caso di indebita erogazione.

Finanziamento e monitoraggio

Limite di spesa complessivo 78,8 milioni di euro per il 2026; oneri compensati mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per 112,6 milioni. L'INPS monitora la spesa e sospende l'accoglimento delle domande una volta raggiunto il limite; eventuali risorse non utilizzate sono riversate e riassegnate.

Strumenti di tutela

In caso di reiezione è possibile presentare istanza di riesame online tramite la funzionalità 'Chiedi riesame' (termine non perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento) e, in alternativa, ricorrere al giudice competente.

Regime fiscale

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR; l'INPS rilascerà la Certificazione Unica. Il richiedente deve indicare la categoria lavorativa in domanda.

Istruzioni contabili

Istituiti conti dedicati per la rilevazione dell'onere e per i recuperi: GAU30293 (onere), GAU24293 (recuperi), utilizzo e ridenominazione di conti esistenti (es. GAU10279, GPA10031, GPA10279); pagamenti accentrati ai beneficiari; procedure per riaccrediti e rilevazione a fine esercizio; rapporti finanziari con lo Stato definiti dalla Direzione Generale.

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