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Circolare

Circolare numero 57 del 14-05-2026

Con la presente circolare si illustra l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, e si forniscono le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Vengono definiti destinatari, tipologie di contratti ammissibili ed esclusi, misura e durata dell'agevolazione (massimi mensili di 650 o 800 euro e durata fino a 12 o 24 mesi), condizioni di spettanza (incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti recenti, rispetto del salario minimo contrattuale, DURC), limiti di spesa e procedure operative per la richiesta tramite INPS.

"Bonus donne 2026": esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate (decreto‑legge 30/04/2026, n. 62, art. 1)

Punti principali

Base normativa e finalità

Istituito dall'art. 1 del decreto‑legge n. 62/2026 (Bonus donne 2026) per favorire pari opportunità; esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per assunzioni di donne svantaggiate/moltovendeggiate nel 2026.

Datori di lavoro ammessi

Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo; esclusa la pubblica amministrazione come definita dal d.lgs. n. 165/2001.

Destinatari (lavoratrici ammissibili)

Donne prive di impiego regolarmente retribuito per 24 mesi (molto svantaggiate) o per 12/6 mesi in relazione alle categorie del regolamento UE 651/2014 (lett. a)–g)); maggiorazione dell'esonero se residenti nelle regioni della ZES unica ammissibili ai fondi UE.

Tipologia di rapporti incentivabili e esclusioni

Solo assunzioni a tempo indeterminato (anche somministrazione a tempo indeterminato); valide anche part‑time e rapporti in cooperativa; esclusi lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente e prestazioni occasionali ex art. 54‑bis.

Durata e misura dell'esonero

Massimo 24 mesi per lavoratrici molto svantaggiate; 12 mesi per svantaggiate; importo massimo €650/mese (€800/mese per residenti ZES unica); riproporzionamento giornaliero e per part‑time; sospensione solo per congedo di maternità obbligatorio.

Ambito dell'esonero e voci escluse

Esonero riguarda la contribuzione previdenziale datoriale (100%) ma esclude premi INAIL, contributi a fondi TFR/Fondi bilaterali/Fondo trasporto aereo, contributi di solidarietà e altre voci non previdenziali; resta ferma l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche.

Vincoli di spesa e riparto territoriale

Risorse limitate: 26,5 M€ (2026), 63,7 M€ (2027), 51,3 M€ (2028) per un totale di 141,5 M€; ripartizione percentuale per categorie di regione secondo il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021‑2027; monitoraggio INPS e chiusura accoglimenti al raggiungimento dei limiti.

Condizioni generali e obblighi

Requisiti di regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni rilevanti, rispetto di contratti collettivi e dell'art. 31 d.lgs. 150/2015 (no assunzioni per obbligo preesistente, diritti di precedenza, sospensioni per crisi, ecc.); pubblicazione vacancy su SIISL non obbligatoria sino a decreto attuativo.

Condizioni specifiche (licenziamenti e incremento occupazionale)

Divieto di licenziamenti individuali/collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva e divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi (revoca e recupero in caso di violazione); requisito obbligatorio dell'incremento occupazionale netto calcolato in ULA secondo reg. UE 651/2014.

Compatibilità con normativa aiuti di Stato

Applicazione nel rispetto del reg. (UE) 651/2014: agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali; clausola Deggendorf, vietate agli aiuti ad imprese in difficoltà; registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote a carico del datore di lavoro (es. Decontribuzione Sud) e con alcuni incentivi (disabili, NASpI), salvo compatibilità espressa (es. maggiorazione deducibile legge di Bilancio 2025; esonero 1% per certificazione parità di genere compatibile).

Procedura di accesso e adempimenti INPS

Domanda telematica obbligatoria tramite modulo INPS (Portale Agevolazioni – Bonus donne 2026) con dati impresa, lavoratrice, svantaggio, contratto e retribuzione; INPS calcola benefici, verifica condizioni, accantona risorse e invia comunicazioni; per assunzioni non ancora effettuate termine perentorio di 10 giorni per l'invio della comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm); controlli successivi e interoperabilità banche dati.

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