Circolare numero 57 del 14-05-2026
Con la presente circolare si illustra l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, e si forniscono le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Vengono definiti destinatari, tipologie di contratti ammissibili ed esclusi, misura e durata dell'agevolazione (massimi mensili di 650 o 800 euro e durata fino a 12 o 24 mesi), condizioni di spettanza (incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti recenti, rispetto del salario minimo contrattuale, DURC), limiti di spesa e procedure operative per la richiesta tramite INPS.
"Bonus donne 2026": esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate (decreto‑legge 30/04/2026, n. 62, art. 1)
Punti principali
Base normativa e finalità
Istituito dall'art. 1 del decreto‑legge n. 62/2026 (Bonus donne 2026) per favorire pari opportunità; esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per assunzioni di donne svantaggiate/moltovendeggiate nel 2026.
Datori di lavoro ammessi
Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo; esclusa la pubblica amministrazione come definita dal d.lgs. n. 165/2001.
Destinatari (lavoratrici ammissibili)
Donne prive di impiego regolarmente retribuito per 24 mesi (molto svantaggiate) o per 12/6 mesi in relazione alle categorie del regolamento UE 651/2014 (lett. a)–g)); maggiorazione dell'esonero se residenti nelle regioni della ZES unica ammissibili ai fondi UE.
Tipologia di rapporti incentivabili e esclusioni
Solo assunzioni a tempo indeterminato (anche somministrazione a tempo indeterminato); valide anche part‑time e rapporti in cooperativa; esclusi lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente e prestazioni occasionali ex art. 54‑bis.
Durata e misura dell'esonero
Massimo 24 mesi per lavoratrici molto svantaggiate; 12 mesi per svantaggiate; importo massimo €650/mese (€800/mese per residenti ZES unica); riproporzionamento giornaliero e per part‑time; sospensione solo per congedo di maternità obbligatorio.
Ambito dell'esonero e voci escluse
Esonero riguarda la contribuzione previdenziale datoriale (100%) ma esclude premi INAIL, contributi a fondi TFR/Fondi bilaterali/Fondo trasporto aereo, contributi di solidarietà e altre voci non previdenziali; resta ferma l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche.
Vincoli di spesa e riparto territoriale
Risorse limitate: 26,5 M€ (2026), 63,7 M€ (2027), 51,3 M€ (2028) per un totale di 141,5 M€; ripartizione percentuale per categorie di regione secondo il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021‑2027; monitoraggio INPS e chiusura accoglimenti al raggiungimento dei limiti.
Condizioni generali e obblighi
Requisiti di regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni rilevanti, rispetto di contratti collettivi e dell'art. 31 d.lgs. 150/2015 (no assunzioni per obbligo preesistente, diritti di precedenza, sospensioni per crisi, ecc.); pubblicazione vacancy su SIISL non obbligatoria sino a decreto attuativo.
Condizioni specifiche (licenziamenti e incremento occupazionale)
Divieto di licenziamenti individuali/collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva e divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi (revoca e recupero in caso di violazione); requisito obbligatorio dell'incremento occupazionale netto calcolato in ULA secondo reg. UE 651/2014.
Compatibilità con normativa aiuti di Stato
Applicazione nel rispetto del reg. (UE) 651/2014: agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali; clausola Deggendorf, vietate agli aiuti ad imprese in difficoltà; registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento con altri incentivi
Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote a carico del datore di lavoro (es. Decontribuzione Sud) e con alcuni incentivi (disabili, NASpI), salvo compatibilità espressa (es. maggiorazione deducibile legge di Bilancio 2025; esonero 1% per certificazione parità di genere compatibile).
Procedura di accesso e adempimenti INPS
Domanda telematica obbligatoria tramite modulo INPS (Portale Agevolazioni – Bonus donne 2026) con dati impresa, lavoratrice, svantaggio, contratto e retribuzione; INPS calcola benefici, verifica condizioni, accantona risorse e invia comunicazioni; per assunzioni non ancora effettuate termine perentorio di 10 giorni per l'invio della comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm); controlli successivi e interoperabilità banche dati.
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