Circolare numero 51 del 30-04-2026
Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni in ordine alla previsione di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare adegua l'orientamento operativo dell'INPS alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/2025: l'esenzione dall'IRPEF (e dalle addizionali regionali e comunali) per vittime del dovere, soggetti equiparati e loro familiari superstiti si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni obbligatorie, anche se non correlati all'evento che ha determinato lo status. Decorrenza fiscale: anno di imposta 2026; indicazioni operative e modalità di istanza saranno fornite con successivo messaggio. Per l'anno corrente l'INPS applica l'esenzione dal primo rateo utile; rimborsi per trattenute dall'1/2026; per anni precedenti istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate.
Benefici fiscali per vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa a tutti i trattamenti pensionistici
Punti principali
Quadro normativo e giurisprudenziale
Riferimenti normativi: legge n. 232/2016 (comma 211) che estende i benefici fiscali; Corte di Cassazione (sent. n. 15121/2024 e ord. n. 4873/2025) ha stabilito che l'esenzione si applica a tutti i trattamenti pensionistici, senza necessaria correlazione con l'evento che ha determinato lo status.
Posizione dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 68/2025: invita gli uffici a riesaminare i procedimenti e chiarisce che l'esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti pensionistici dei titolari dello status, conformandosi all'orientamento della Cassazione.
Ambito di applicazione
Destinatari: vittime del dovere, soggetti equiparati e familiari superstiti (leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e disposizioni equiparative). Esenzione: IRPEF e addizionali regionali e comunali su tutte le pensioni derivanti da contribuzioni obbligatorie, incluse quelle ottenute tramite cumulo, totalizzazione e computo in Gestione separata.
Decorrenza e adempimenti temporali
A decorrere dall'anno di imposta 2026 l'esenzione si applica a tutti i trattamenti pensionistici; per il corrente anno l'INPS applica l'esenzione dal primo rateo utile in pagamento; ulteriori istruzioni operative saranno comunicate con successivo messaggio.
Rimborsi e istanze per periodi diversi
Rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a partire da gennaio 2026 sarà gestito dall'INPS; per gli anni d'imposta anteriori al 2026 i soggetti devono presentare istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate con le modalità ordinarie.
Modifica delle precedenti istruzioni
Si supera quanto indicato nei messaggi INPS n. 1412/2017 e n. 3274/2017, allineando l'operatività all'orientamento giurisprudenziale e alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
Nota tecnica sul 'primo rateo utile'
Il 'primo rateo utile in pagamento' va inteso con riferimento alla data della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico e alle tempistiche di elaborazione massiva delle pensioni.
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